CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza depositata il 14 gennaio 2020, n. 435 – In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria la motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti