CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza depositata il 7 febbraio 2020, n. 3013
Accertamento – Riscossione – Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Contenzioso
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016 osserva;
Con sentenza n. 2627/6/2018, depositata il 19.3.2018, la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate e quello incidentale di S. s.p.a. su controversia avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il pagamento di una imposta di registro dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di pace di Caserta, sul presupposto che la sentenza di primo grado, laddove aveva affermato che “l’atto impugnato va dunque annullato per quanto riguarda l’imposta applicata in aggiunta a quella fissa prevista, aveva annullato parzialmente e non totalmente l’avviso” e che l’appello incidentale fosse tardivo.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi.
S. s.p.a. si è costituita con controricorso, illustrato con memoria.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione e per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per non avere la CTR tenuto conto che la contribuente aveva ammesso la debenza dell’imposta di registro in misura fissa.
2. Con il secondo motivo l’ufficio deduce violazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs n.546/92 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto la contraddittorietà della motivazione della sentenza.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.
Esse sono fondate.
La CTR ha motivato la propria decisione di inammissibilità dell’appello dell’ufficio evidenziando che la CTP aveva affermato che “l’atto impugnato va dunque annullato per quanto riguarda l’imposta applicata in aggiunta a quella fissa prevista” e che, conseguentemente, aveva annullato parzialmente e non totalmente l’avviso.
Tuttavia, la CTP, nel dispositivo aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando integralmente l’atto impugnato. L’Ufficio aveva censurato tale statuizione evidenziando che la sentenza era “contraddittoria giacché mentre in parte motiva aveva affermato con chiarezza che era dovuta la tassa di registro in misura fissa sul decreto ingiuntivo, nel dispositivo aveva annullato totalmente l’atto impositivo.
La censura era stata, dunque, correttamente formulata e l’appello avrebbe dovuto essere accolto, con la riforma della pronuncia di primo grado, laddove aveva annullato integralmente e non parzialmente l’avviso”.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la dichiarazione che la contribuente è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa.
Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’equivoco riferimento alla tassazione dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo e la non univoca giurisprudenza di merito sul punto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che la contribuente è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa.
Compensa le spese del giudizio di merito.
Condanna S. s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 510,00 oltre alle spese prenotate a debito.
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