Corte di Cassazione ordinanza n. 10019 depositata il 24 aprile 2018

Notifica – cartella di pagamento – vizi

RILEVATO CHE 

1. con ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR del Lazio n. 459/14/11 con la quale veniva riformata la sentenza della CTP di Roma n. 589/50/2009 che aveva respinto il ricorso del contribuente per l’essere stato lo stesso notificato unicamente all’ente impositore e non anche al concessionario per la riscossione, unico soggetto passivamente legittimato, in quanto unico responsabile della tardiva notificazione della cartella di pagamento e, quindi, della intervenuta decadenza dalla riscossione;

2. in particolare, per quanto ancora interessa, la CTR ha sostenuto che la sentenza andava emessa correttamente nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate, ente titolare del credito tributario, non avendo quest’ultima proceduto a chiamare in giudizio il concessionario;

3. la società controricorrente resisteva in giudizio depositando controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che, essendo pacifico che i motivi di ricorso formulati dalla contribuente riguardassero esclusivamente la tardività della notificazione della cartella di pagamento, l’unico soggetto legittimato passivo nel giudizio di merito non poteva essere altri che il con- cessionario in quanto soggetto legittimato ad emettere e notificare la menzionata cartella;

2. il motivo è infondato;

2.1. costituisce, infatti, principio consolidato, dal quale non v’è motivo di discostarsi, quello per il quale «In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il  concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario» (così Cass.14/05/2014, n. 10477, tra l’altro pronunciata in fattispecie analoga; si vedano, altresì, Cass. 07/05/2013, n. 10646; Cass. 05/10/2012, n. 16990; Cass. 27/06/2011, n. 14032; Cass. 12/01/2009, n. 369; Cass.30/10/2007, n. 22939); 2.1. ne consegue che correttamente la CTR ha ritenuto che la sen- tenza potesse essere pronunciata anche solo nei confronti dell’Agenzia delle entrate;

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della controversia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.300,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.