CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10103 depositata il 17 aprile 2023 – In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173 comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti (al)la scissione, come conferma il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15 comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506bis, comma 2, e 2506quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi.