Corte di Cassazione ordinanza n. 10376 depositata il 31 marzo 2022
IVA di gruppo – compensazioni
RILEVATO CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 31 marzo 2015, che, in accoglimento dell’appello della C.F. s.r.l., ha annullato la cartella di pagamento a quest’ultima notificata, a seguito di controllo formale della dichiarazione resa quale consolidante, per omesso versamento dell’i.v.a. relativa all’anno 2008, previo disconoscimento di una compensazione operata;
– il giudice di appello, premessa l’insussistenza dei vizi formali eccepiti dalla contribuente, ha ritenuto che tale compensazione, benché effettuata tramite utilizzo di credito infrannuale, fosse consentita dall’ordinamento e, in quanto tale, legittima;
– evidenzia, inoltre, che il controllo automatizzato della dichiarazione era finalizzato unicamente all’accertamento della liquidazione dell’i.re.s. per cui illegittima era l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di v.a.;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la C. F. s.r.l.;
– la Equitalia Nord p.a. non spiega, invece, alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di autosufficienza in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, il ricorso contiene gli elementi sufficienti per consentire a questa Corte di esprimere una valutazione in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza dei motivi formulati;
– del pari, priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società sul presupposto che l’impugnazione si risolverebbe in una richiesta di riesame del merito della vicenda – non ammissibile in questa sede -, venendo, invece, prospettata la non corretta applicazione della legge;
– da ultimo infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata con riferimento al difetto di interesse ad agire dell’Agenzia delle Entrate e all’esistenza di un giudicato in ordine alla spettanza del credito fiscale disconosciuto per le ragioni che saranno illustrate in sede di esame del primo motivo di ricorso;
– nel merito, con tale doglianza la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 121, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, e 7, lett. b), d.m. 9 giugno 2004, per aver la sentenza impugnata ritenuto che fosse consentita la compensazione da parte della consolidante di un credito i.v.a. non risultante dalla dichiarazione annuale, ma da modelli relativi al versamento dell’i.v.a. trimestrale;
– il motivo è fondato;
– giova rammentare che il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo e versa l’imposta a debito oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso (cfr., in tema, , ord., 19 maggio 2017, n. 12642);
– a seguito dell’opzione per tale regime le società del gruppo perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta e da questa annotati nei propri registri;
– conseguentemente, la capogruppo può procedere alla compensazione orizzontale – ossia all’utilizzo del credito i.v.a. per compensare un’altra imposta – solo limitatamente al credito iva di gruppo, ossia al credito i.v.a. emergente dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con tributi diversi;
– infatti, la compensazione è ammissibile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscano sull’imposta complessivamente dovuta sia dalla controllante, sia dalle controllate, le quali restano responsabili, quali soggetti passivi d’imposta, a norma dell’art. 73, terzo comma, penultimo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass., ord., 26 ottobre 2020, n. 23424);
– nel novero delle eccedenze detraibili di cui alla predetta norma – sottratte, dunque, all’autonoma e individuale compensabilità da parte delle società del gruppo – rientrano non soltanto quelle maturate dalle società controllate, ma anche quelle della stessa controllante a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che le compongono, perdendo tutte le società del gruppo – compresa la controllante – la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche (così, Cass., ord., 11 novembre 2020, n. 25352);
– deve, altresì, osservarsi che, ai sensi dell’art. 8, primo comma, d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, nella versione applicabile ratione temporis, la compensazione orizzontale dei crediti e debiti erariali di cui all’art. 17, secondo comma d.lgs. n. 241 del 1997, trova applicazione solo con riferimento ai crediti e ai debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti;
– pertanto, la Commissione regionale, nel ritenere che la contribuente potesse, in sede di dichiarazione consolidata, compensare un debito re.s. del gruppo con un proprio credito i.v.a, senza previamente accertare se lo stesso risultasse essere confluito nella liquidazione dell’i.v.a. di gruppo ed emergesse dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte dell’ente controllante, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54- bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la Commissione regionale ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo del tributo sull’assunto che il controllo formale fosse finalizzato unicamente alla liquidazione dell’i.re.s.;
– il motivo è fondato, atteso che la liquidazione dell’imposta è effettuata, a seguito del ricorso alla procedura automatizzata, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ciò è sufficiente per procedere all’iscrizione a ruolo del tributo;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà, altresì, all’esame dei motivi di appello non esaminati in grado di appello e rimasti assorbiti
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.
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