Corte di Cassazione ordinanza n. 10376 depositata il 31 marzo 2022 – Il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo e versa l’imposta a debito oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso. La compensazione è ammissibile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscano sull’imposta complessivamente dovuta sia  dalla controllante, sia dalle controllate