Corte di Cassazione ordinanza n. 10387 depositata il 31 marzo 2022 – Il chiamato  all’eredità,  che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del “de cuius”, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l’apertura della successione, stante l’estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del “de cuius”, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento