Corte di Cassazione ordinanza n. 10388 depositata il 31 marzo 2022 – In tema  di accertamento dei  redditi d’impresa,  con riguardo ad un’attività  di ristorazione una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 39,  secondo  comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  trattandosi  di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell’intera documentazione contabile