Corte di Cassazione ordinanza n. 10388 depositata il 31 marzo 2022

accertamento analitico-induttivo – attività di ristorazione 

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 39 comma 1 d) DPR 600/1973 nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 e.e. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

2. Con il quarto motivo formulato in subordine la ricorrente deduce la violazione dell’art. 39 comma 1 d) DPR 600/1973 nonché degli artt. 2 e 35 comma 3 del D.lgs 546/1992 e dell’art. 112, 115 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto non  sussistenti le presunzioni  necessarie  a legittimare l’accertamento, senza indicare il modo in cui il calcolo avrebbe dovuto essere eseguito

Le censure, suscettibili di trattazione congiunta non sono fondate anche se deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata.

L’accertamento con metodo analitico induttivo, con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti  reddituali, è consentito ai sensi dell’art. 39 comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, in quanto la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute, che tuttavia appaiano contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e della fedeltà della contabilità esaminata, sicché essa possa essere considerata,  nel suo complesso inattendibile (cfr. Cass. n. 20857/07; n. 26341/07; n. 5731/12).

Nel caso di specie l’Ufficio aveva contestato la presunzione di ricavi non dichiarati  derivante  dal calcolo dei tovaglioli utilizzati dall’attività del ristorante sulla constatazione della irragionevole  esiguità  del reddito dichiarato e della non congruità dei ricavi al numero  dei tovaglioli utilizzati.

La complessiva inattendibilità della contabilità  aziendale, desumibile dai rilievi suesposti, era astrattamente idonea a legittimare l’accertamento induttivo, espletato dall’Ufficio sulla base dei criteri già approvati da questa Corte in occasione di altre pronunce (Cass. n. 8643 del 06/04/2007; n. 16048 del 29/7/2005 e n. 9884 delP8/7/2002); in particolare, in tema  di accertamento dei  redditi d’impresa,  con riguardo ad un’attività  di ristorazione questa Corte ha affermato che, una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 39,  secondo  comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  trattandosi  di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell’intera documentazione contabile (Cass. 25001/2006).

Questa Corte ha altresì affermato  la legittimità dell’accertamento nei confronti  di  un ristorante in cui l’ufficio che ha dedotto il reddito dalla quantità di materie prime (carne e pesce) acquistata  o  dal numero di tovaglioli lavati (Cass. 7  gennaio 1999, n.51; Cass. 22  dicembre  1998   n.  12774  del  e   n.   12482   dell’ll dicembre 1998).

Erroneamente quindi la CTR ha affermato che, poiché non erano emerse inesattezze o irregolarità nella dichiarazione, la presunzione di ricavi non dichiarati, derivante dal calcolo dei tovaglioli rimaneva una presunzione semplice che non poteva fondate l’accertamento induttivo posto in essere.

La CTR, tuttavia, ha in ogni caso, esaminato nel merito l’accertamento induttivo, sicchè le censure devono essere disattese.

3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi  per il  giudizio che sono  stati oggetto di discussione tra le parti  in relazione all’art. 360 comma 1 5 c.p.c. 

4. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione  degli    36 e 61  del D.lgs  546/1992  e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e in subordine omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Lamenta     che la CTR aveva posto a base della sua decisione tovaglioli più piccoli destinati all’attività di bar che erano invece stati esclusi dal calcolo e che la motivazione della sentenza era apparente in quanto non rendeva esplicito l’iter logico della decisione.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

In  disparte  la circostanza  che ciò che si denuncia  sembra essere l’insufficiente o errata motivazione della sentenza, invece ai sensi dell’art.  360 primo comma n.  5 cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il vizio specifico denunciabile per cassazione è relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario in ogni caso deve risultare dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che il fatto che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo  qualora il  fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).

La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile  tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La CTR ha valutato il fatto controverso e ha escluso che anche tovaglioli di 1 velo di misura 33×33, in quanto molto leggeri non erano adatti all’attività di ristorazione, affermando che gli  stessi  erano utilizzati nella connessa attività di bar. La CTR ha quindi  concluso che la disponibilità di tovaglioli quantificata (n.47.480), anche con l’abbattimento   del   50%   operato   dall’ufficio   non   sarebbe stata ragionevole per un  locale di circa 40 posti a sedere perché il numero dei pasti presunto avrebbe comportato che il locale doveva essere pieno a pranzo e cena.

Vero è che la CTR ha ritenuto erroneamente che ogni tovagliolo corrispondesse a un pasto. In realtà, come si evince dell’estratto dell’avviso riprodotto  in  ossequio  dell’autosufficienza, l’amministrazione aveva contestato che al numero dei tovaglioli complessivi, quantificato con l’abbattimento del 50% (n.23.715= n.47.480/2) corrispondesse non un intero pasto ma una singola consumazione, tuttavia il fatto storico è stato esaminato, il percorso logico esplicitato in motivazione è perfettamente comprensibile e adeguatamente motivato e la sentenza si sottrae alla censura di legittimità.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

PQM

Rigetta il ricorso.