Corte di Cassazione ordinanza n. 10579 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica  imposto  dall’art.  53  del d.lgs.  n.  546  del  1992,  atteso  il carattere devolutivo pieno, nel processo  tributario,  dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di  vizi  specifici,  ma rivolto ad ottenere il riesame della  causa  nel merito