Corte di Cassazione ordinanza n. 10581 depositata il 1° aprile 2022 – In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni  di cui all’art.  5 d.P.R.  22 dicembre  1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente  automatica  imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché  tutti  questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di  nullità  assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi