Corte di Cassazione ordinanza n. 10673 depositata il 4 aprile 2022 – Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità  dei motivi, prevista dall’art. 53, comma  1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c.  trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, .’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione