CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10780 depositata il 21 aprile 2023
Lavoro – Evasione contributiva – Diverso inquadramento datoriale – Indennità sostitutiva del preavviso – Rinuncia – Sussistenza dell’obbligo contributivo del datore di lavoro nei confronti dell’INPS – Accoglimento
Rilevato che
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 211 del 2018, ha accolto solo quanto alla qualificazione in termini di evasione contributiva ai sensi dell’art. 116, ottavo comma lett. b) legge n. 388 del 2000, e non di omissione, sui contributi dovuti a seguito di un diverso inquadramento datoriale, l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto integralmente l’opposizione ad avviso di addebito proposto dalla società N.L.S. LLC;
l’avviso di addebito era correlato ad un verbale di accertamento ispettivo, con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi e somme aggiuntive derivanti dal diverso inquadramento della datrice di lavoro ritenuto dall’Istituto, e non contestato dalla opponente, nonché quelli dovuti sull’indennità di mancato preavviso alla quale i lavoratori interessati da una procedura di mobilità, ex legge n. 223 del 1991, avevano rinunciato all’esito della transazione, raggiunta con la società, con la quale avevano concordato, ed accettato, la cessazione dal servizio in epoca successiva;
per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno evidenziato che la risoluzione immediata del rapporto, senza svolgimento del preavviso, non era stata frutto di una decisione unilaterale del datore di lavoro ma, al contrario, della concorde volontà delle parti, per cui mancavano i presupposti giuridici per la debenza dei contributi connessi alla indennità di preavviso la cui insorgenza era necessariamente collegata con la venuta ad esistenza del diritto alla corresponsione della indennità in capo al lavoratore;
avverso tale sentenza, ricorre l’INPS con un motivo, successivamente illustrato con memoria;
resiste con controricorso N.L.S. LLC che propone anche ricorso incidentale basato su un motivo;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 7 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.);
Considerato che
con l’unico articolato motivo l’INPS denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, che ha sostituito del D.L. n. 692 del 1945, gli artt. 1 e 2, recepito negli artt. 27 e 28 TU approvato con D.P.R. n. 797 del 1955, a propria volta modificato dal D.L. n. 44 del 1985, art. 1, comma 4, conv. con modificazioni nella L. n. 155 del 1985, dalla L. n. 876 del 1986, art. 1, comma 1, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 4, comma 2-bis, conv. con modificazioni nella L. n. 291 del 1988, dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 15, e, infine, sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. con modificazioni nella L. n. 389 del 1989, e dell’art. 2118 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
sostiene l’Istituto che, in un contesto in cui l’indennità sostitutiva del preavviso pacificamente sarebbe stata dovuta ai lavoratori, la rinuncia di questi ultimi in ordine alla stessa non avrebbe in alcun modo potuto influire sul rapporto contributivo per cui sussisteva il diritto alla contribuzione sulle somme da erogarsi a tale titolo;
il motivo è fondato alla stregua dei principi statuiti da questa Corte (Cass. n. 15411 del 2020 e Cass. n. 12932 del 2021), cui si intende dare seguito.
il D.lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, prevede:
“Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso…”;
il primo dato normativo da cui partire è, quindi, quello secondo cui il legislatore ha voluto differenziare, ai fini contributivi, la disciplina della indennità sostitutiva del preavviso da tutte le altre somme che sono corrisposte in una situazione di esodo incentivato attuato mediante una transazione;
orbene, se è vero che la transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che alla base del calcolo degli oneri previdenziali, così come deve essere posta la retribuzione prevista per legge o per contratto, individuale o collettivo, devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste;
il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo connessi al rapporto di lavoro sorgono, infatti, con l’instaurazione dello stesso, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’Istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (Cass. n. 5547 del 1993; Cass. n. 3630 del 1999);
analogo discorso è valido per l’indennità sostitutiva del preavviso equiparata alla retribuzione, sotto il profilo sostanziale, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2931 del 2004);
nella fattispecie in esame non è, quindi, del tutto condivisibile l’argomentazione della Corte territoriale, secondo cui l’obbligo del preavviso e la indennità economica correlata a questo sorge solo se la risoluzione del rapporto dipenda dalla decisione unilaterale del datore di lavoro e non essendo sorto per il lavoratore il relativo diritto, non è ipotizzabile neanche l’obbligo contributivo;
occorreva, invece, accertare se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all’interno dell’accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva (Cass. n. 27933 del 2017), ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione;
alla stregua di quanto esposto il ricorso principale deve essere accolto;
con l’unico motivo del ricorso incidentale, la controricorrente deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, l. n. 388 del 2000 e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in ragione del fatto che l’erronea applicazione dell’aliquota contributiva non integra una ipotesi di evasione;
il motivo è infondato;
questa Corte di cassazione ha infatti avuto modo di affermare il principio secondo cui (Cass. Sez. Un. 7 marzo 2005 n. 4808), in mancanza d’uno solo degli adempimenti normativamente prescritti, in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell’Ente previdenziale, è sufficiente ad integrare – non una semplice omissione, bensì – gli estremi dell’evasione contributiva;
ciò è a dirsi (come ritenuto in sede di merito) anche per la denuncia non veritiera;
il ricorso incidentale deve essere respinto;
la sentenza impugnata va, quindi, cassata quanto al ricorso principale accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra esposti e provvederà, altresì, anche alle determinazioni sulle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata quanto al ricorso accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso incidentale ex art. 13, comma 1, se dovuto.
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