Corte di Cassazione ordinanza n. 10888 depositata il 5 aprile 2022
contenzioso tributario – motivazione per relationem
Rilevato che:
1. Con sentenza 40/08/2012 depositata in data 11/4/2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla società E. S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 75/02/10 della Commissione tributaria provinciale di Pavia, la quale a sua volta aveva parzialmente accolto il ricorso avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, II.OD., sanzioni e interessi 2003.
2. Nei confronti della contribuente, svolgente attività di acquisizione, vendita, permuta e intermediazione di immobili, veniva disposto un accertamento analitico-induttivo ex art.39 primo comma d) del d.P.R. 600 del 1973 con applicazione di studio di settore a seguito del questionario compilato dalla contribuente. I rilievi riguardavano maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobile in Pavia p.zza Guicciardini, costi indeducibili su interessi passivi relativi a mutui, ricavi non contabilizzati e IVA relativa, maggiori ricavi non contabilizzati e non dichiarati relativi alla cessione dell’immobile di Pavia via del Carmine.
3. Dopo la notifica dell’atto impositivo veniva intrapreso un tentativo di adesione, con esito negativo, ma per effetto del quale le iniziali pretese dell’Amministrazione finanziaria venivano ridotte.
4. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Ritenuto che:
5. Con il primo motivo di ricorso – ai fini dell’art.360 primo comma 4 cod. proc. civ. – si deduce la nullità per violazione degli artt.132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver la CTR adottato una motivazione carente sotto il profilo logico nella parte in cui apparentemente esamina il merito della fattispecie.
6. Il motivo non racchiude una mera petizione di principio come ritenuto erroneamente in controricorso, ed è Si rammenta che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
7. La sentenza d’appello può ben essere motivata “per relationem” senza che sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 – 01).
8. Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata dopo aver adeguatamente riferito il fatto alla base delle riprese, lo svolgimento del processo in primo grado, i motivi di appello, tra cui uno preliminare relativo al contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art.12 comma 7 della l. n. 212 del 2000 e varie censure di merito, non le ha poi valutate singolarmente come afferma la stessa CTR. Infatti, la ratio decidendi espressa dalla sentenza d’appello, dopo la diffusa premessa in fatto di cui si è dato conto è la seguente: «l’analiticità delle circostanze e quanto di simile, espressa nella parte descrittiva della presente sentenza, esime questo giudice da sviscerare ulteriormente, nella parte motivazione i fatti qui già ampiamente documentati ed illustrati».
Non v’è dubbio che la parte dello “svolgimento del processo” vada letta unitamente ai “motivi della decisione” nella valutazione complessi va del significato e contenuto decisorio della sentenza e, tuttavia, la presenza della parte descrittiva del fatto e del processo non può nel caso in esame utilmente integrare l’assenza di parte decisoria, meramente parvente.
9. E’ necessaria la ragionata seppure succinta disamina dei motivi di appello, pure riportati alle pagg.3 e 4 della sentenza e, in assenza di tale passaggio ineludibile, si determina l’apoditticità della decisione, la quale si limita nel caso in esame ad aderire alla decisione di primo grado affermandone la correttezza, compiutezza ed esaustività e l’assenza di prova della diversa prospettazione offerta dalla parte.
Ciò non permette di comprendere il percorso logico compiuto dal giudice d’appello per ritenere destituite di fondamento le plurime riprese oggetto di causa: maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobile in Pavia p.zza Guicciardini, costi indeducibili su interessi passivi su mutui, ricavi non contabilizzati e IVA relativa, maggiori ricavi non contabilizzati e non dichiarati relativi alla cessione dell’immobile di Pavia via del Carmine
In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti i restanti per effetto della nullità conseguente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti e per la liquidazione delle spese di lite.