Corte di Cassazione ordinanza n. 10905 depositata il 5 aprile 2022 – La Sesta Dir. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, art. 2, punto 1, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale” nella specie proprio la l. n.  6 7  del 1988, art. 8, comma  35, in  base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati  dalla  controllata  a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente