CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 10945 depositata il 26 aprile 2023
Lavoro – Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità – Accesso – Disciplina delle finestre mobili – Adeguamento del requisito anagrafico alle aspettative di vita – Previsione dell’aumento dell’età pensionabile – Accoglimento
Rilevato che
Con sentenza del 12.9.2018 n. 279, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva parzialmente l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda di I.C., per l’accesso alla pensione anticipata, in quanto invalido in misura non inferiore all’80%, sulla base dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92 avendo, il primo giudice, disatteso la tesi dell’Inps per l’applicazione della disciplina delle cd. “finestre mobili”, di cui all’art. 12 comma 2 della legge n. 122/10, che è volta a posticipare di 12 mesi l’accesso alla pensione anticipata, così come aveva ritenuto, il medesimo giudice, non applicabile alla fattispecie, l’ulteriore differimento di tre mesi – ugualmente dedotto dall’Inps – per l’adeguamento del requisito anagrafico alle cd. aspettative di vita, ai sensi dell’art. 22 ter, secondo comma del DL n. 78/09 e dell’art. 12 comma 12 bis e 12 quater del DL n. 78/10.
La Corte d’appello, da una parte, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con DL n. 78/2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applica solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 – di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%.
D’altra parte, invece, la Corte d’appello ha ritenuto di non dover applicare l’ulteriore differimento di tre mesi ancorato all’adeguamento anagrafico alle aspettative di vita, di cui all’art. 22 ter, secondo comma del DL n. 78/09 e dell’art. 12 comma 12 bis e 12 quater del DL n. 78/10, in quanto tale disposto normativo riguarderebbe, ad avviso della Corte di appello, le pensioni di anzianità e le pensioni di vecchiaia con il solo sistema contributivo, come sarebbe reso palese dal riferimento all’art. 1 comma sei della legge n. 234/04 che ha riformato i requisiti di accesso alla pensione di anzianità, mantenendo fermo il tradizionale requisito contributivo di trentacinque anni, ma innalzando gradualmente il requisito di età anagrafica di 57 anni: secondo la Corte di appello, la norma non riguardava il Corona, in quanto egli non aveva chiesto né la pensione di anzianità né quella di vecchiaia con il solo sistema contributivo, essendo, invece, soggetto al sistema misto, dato che era nato nel 1954.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre I.C. resiste con controricorso e ricorso incidentale, cui resiste l’Inps con controricorso a ricorso incidentale.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso principale, l’Inps deduce la violazione dell’art.22 ter, secondo comma, del DL 78/09 e dell’art. 12 commi 12 bis e 12 quater del DL n. 78/10, in relazione agli artt. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che la posizione del pensionato non era incisa dall’incremento del requisito anagrafico per le aspettative di vita.
Con il motivo di ricorso incidentale, I.C. deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per illegittima compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, perché il parziale accoglimento della domanda del Corona, escludeva l’ipotesi della soccombenza reciproca.
Il motivo di ricorso principale è fondato, con assorbimento del ricorso incidentale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui all’art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass. n. 31001/19).
A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il motivo di ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Cagliari per nuovo esame nella parte in cui non ha, erroneamente, riconosciuto la generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento delle speranze di vita di cui all’art. 22 ter comma 2 cit.
Il ricorso incidentale, come sopra anticipato rimane assorbito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e assorbe il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.