CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10954 depositata il 26 aprile 2023
Lavoro – Benefici delle vittime del dovere – Patologie correlate all’amianto – Decesso del lavoratore – Rischio aggiuntivo specifico – Rischio generico connesso con l’insalubrità ambientale – Insufficienza – Accoglimento
Ritenuto che
Con sentenza del 23/8/18 la Corte d’Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Reggio Emilia, ha riconosciuto i benefici delle vittime del dovere per il dante causa dei signori G. indicati in epigrafe, con condanna del ministero dell’Interno al riconoscimento degli stessi.
In particolare, premesso che il lavoratore in parola era capo squadra vigile del fuoco che aveva utilizzato guanti e tute di amianto, la corte aveva rilevato che egli era deceduto per patologie correlate all’amianto e riconosciute come dipendenti dal servizio.
Avverso tale sentenza ricorre il Ministero per due motivi, cui resistono con controricorso gli eredi del lavoratore (che si sono poi costituiti con un nuovo difensore).
Considerato che
Il primo motivo deduce violazione degli articoli 115 c.p.c., 2697 c.c., 1 comma 563-564 DPR 263 del 2006, 2729 c.c., 138 decreto legislativo 285 del 1992, in relazione all’art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto fatto notorio per i vigili lo svolgimento di attività di soccorso.
Il secondo violazione degli articoli 1 comma 563-564 DPR 263 del 2006, 2729 c.c., 138 decreto legislativo 285 del 92, in relazione all’art. 360 co. 1 numero 3 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che nella specie era assente il rischio aggiuntivo specifico, quel quid plus richiesto dalla norma per i benefici di che trattasi.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati.
Invero, questa Corte ha di recente affermato (Sez. L, Sentenza n. 29819 del 12/10/2022) che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l’esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L’attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
Può considerarsi “particolare” la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l’insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l’estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.
Ciò posto in linea generale, deve rilevarsi che l’esclusione dei vigili del fuoco dal sistema indennitario dell’Inail e dalla copertura dei rischi di malattie professionali non può dunque trovare rimedio in un automatico allargamento generalizzato – che sarebbe del tutto improprio, in quanto non consentito dalle norme- dell’ambito di applicazione di istituto che ha diverso fondamento e finalità.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi sopra esposti, deve essere cassata.
La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
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