Corte di Cassazione ordinanza n. 11274 depositata il 7 aprile 2022 – La censura inerente la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti è sindacabile in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del  “nuovo” 360 n. 5  c.p.c. La motivazione dell’atto non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione