CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1134 depositata l’ 11 gennaio 2024
Lavoro – Collaborazione autonoma a termine – Accertata natura subordinata del rapporto di lavoro – Risarcimento del danno – Conversione del contratto formalmente autonomo a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Regime risarcitorio forfettizzato – Inapplicabilità – Rigetto
Rilevato che
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale la “(…) S.p.A.” (da ora “R.”) era stata condannata al pagamento, in favore di M.I., della somma di € 135.487,91, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno conseguente all’accertata natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, formalmente sorto, in origine, come collaborazione autonoma a termine;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la menzionata società, affidato ad un motivo;
Anna Maria Iorio, in qualità di erede di M.I., frattanto deceduto, ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 novembre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che
con l’unico motivo la “R.” – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 32, quinto comma, della l. n. 183 del 2010, anche con riguardo agli artt. 1206 c.c. e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice di appello non abbia applicato il criterio di liquidazione del danno previsto dal citato art. 32, quinto comma, della l. n. 183 del 2010 all’ipotesi – ricorrente nel caso in esame – di conversione del contratto formalmente autonomo a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ritenuto che
è infondata l’eccezione, avanzata in controricorso, di nullità della notifica – per essere stata la stessa effettuata il 24 dicembre 2018 presso l’avvocato costituito in appello per M.I., benché quest’ultimo fosse deceduto il 28 novembre 2018 -, poiché il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuto il decesso della parte vittoriosa in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della parte deceduta non abbia inteso notificare l’evento stesso alla controparte, sicché quest’ultima, legittimamente, può notificare alla parte originaria il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore (cfr., da ultimo, tra le altre, con riguardo all’ipotesi di estinzione di società, Cass. 5/01/2022, n. 190; v., in senso analogo, Cass. 6/04/2022, n. 11193; Cass. 24/01/2020, n. 1633);
per il resto, il motivo di doglianza va disatteso, poiché sulla questione dell’applicabilità, o meno, del regime risarcitorio forfettizzato, di cui all’art. 32 della l. n. 183 del 2010, anche all’ipotesi di riqualificazione del rapporto autonomo a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata – così superando la diversa linea interpretativa espressa da Cass. 21 giugno 2018, n. 20500 – in senso negativo (cfr., in particolare, Cass. 17/12/2020, n. 29006, ove è affermato che «Il regime indennitario istituito dall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all’ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo»), determinando un indirizzo poi seguito da numerose pronunzie (v. Cass. 10/02/2023, n. 4134; Cass. 4/10/2022, n. 28825; Cass. 28/02/2022, n. 6577; Cass. 24/02/2022, n. 6224; Cass. 19/11/2021, n. 35675; Cass. 30/04/2021, n. 11424);
peraltro, a maggior supporto della indicata soluzione, è stato di recente precisato – da Cass. n. 4134/2023, cit. – che «L’orientamento innanzi illustrato (…) si pone nell’alveo dell’interpretazione della disposizione normativa così come fornita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 303 del 2011), la quale – ritenendo legittima la forfetizzazione del danno nei casi di conversione del contratto a tempo determinato – ha escluso la sussistenza di profili di discriminazione tra fattispecie tra loro assimilabili, evidenziando che “il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell’utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata”»;
pertanto, il sopra riportato indirizzo, potendo ritenersi sufficientemente consolidato, merita, in questa sede, ulteriore conferma;
le spese del presente giudizio possono essere compensate, essendosi l’indirizzo in questione definitivamente affermato, nella giurisprudenza di legittimità, in data successiva a quella di proposizione del ricorso per cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.