CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11626 depositata il 4 maggio 2023
Tributi – Avviso di accertamento – Prestito obbligazionario – Interessi passivi – Definizione agevolata – Sospensione
Rilevato che
1. A seguito di verifica fiscale nei confronti della B. s.p.a., l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Torino emetteva, nei confronti della suddetta società, avviso di accertamento n. (…), relativo al periodo d’imposta 2008, con il quale l’Ufficio procedente recuperava a tassazione interessi passivi ritenuti indeducibili, riguardanti un prestito obbligazionario, per Euro 227.535,00, nonché maggiori ritenute (riferibili ad oneri del sostituto d’imposta) per Euro 77.256,00. Venivano quindi accertate maggiori imposte per Euro 139.828,00, con irrogazione delle conseguenti sanzioni d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12 per Euro 115.884,00.
2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino questa, con sentenza n. 23/17/2012, depositata il 5 marzo 2012, rigettava il ricorso, eccezion fatta per la parte relativa alle sanzioni relative alla indeducibilità degli interessi passivi ed alle ritenute sugli stessi interessi.
3. Interposto gravame dalla contribuente, ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 172/34/2013, pronunciata il 13 novembre 2013 e depositata in segreteria il 16 dicembre 2013, rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la B. s.p.a., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che propone anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.
5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Considerato che
6. Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo l. 29 dicembre 2022, n. 197, ex art. 1, comma 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti.
Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1 gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione.
Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.
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