CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11633 depositata il 4 maggio 2023

Tributi – Avviso di accertamento – Maggiori ricavi imponibili IRES, IRAP ed IVA – Istanza di sospensione del processo – Definizione agevolata – Sospensione

Rilevato che

1. Con avviso di accertamento n. (…), notificato il 27 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti di L.P.L., ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. d), maggiori ricavi imponibili ai fini IRES, IRAP ed IVA per Euro 77.958,00 (rilievo n. 1), nonché minori componenti negativi di reddito per Euro 669,00 (rilievo n. 2), costi non deducibili per Euro 4.267,00 (rilievo n. 3) ed un reddito di capitale (per partecipazione nella R.T. L.P. s.r.l.) per Euro 7.211,00 (rilievo n. 4), il tutto relativamente all’anno d’imposta 2014.

2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino questa, con sentenza n. 432/04/2019, depositata il 28 maggio 2019, lo accoglieva parzialmente, riducendo i maggiori ricavi della società R.T. L.P. s.r.l. da Euro 72.517,00 ad Euro 68.867,00, con conseguente rideterminazione del reddito di partecipazione ai soci in proporzione alle quote di possesso del patrimonio societario (il riferimento era quindi unicamente ai redditi da partecipazione di cui al rilievo n. 4), rigettando nel resto e compensando le spese.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 3523/05/2020, pronunciata il 20 maggio 2020 e depositata in segreteria il 9 luglio 2020, rigettava l’appello, compensando integralmente le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione L.P.L., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.

Considerato che

6. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo l. 29 dicembre 2022, n. 197, ex art. 1, comma 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti.

Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1 gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione.

Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.