Corte di Cassazione ordinanza n. 11690 depositata l’ 11 aprile 2022
contenzioso tributario litisconsorzio necessario – unitarietà accertamento per le società di persone
Rilevato che:
– con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di prime cure conseguentemente confermata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRAP ed IRPEF 2001;
– ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motivi e illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica;
Considerato che:
– rileva la Corte preliminarmente come dagli atti di causa e dalla sentenza impugnata, oltre che dalla narrazione svolta in ricorso per cassazione, risulti che il giudizio di entrambi i gradi di merito avverso l’avviso di accertamento impugnato abbiano avuto luogo unicamente nei confronti della F.lli Ghedin s.a.s., restando estranei a tal giudizio i soci della stessa;
– orbene, è principio consolidato (cfr.: ex multis, 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, n. 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815); siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472);
– tal litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA: da un lato, l’IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; n. 13767 del 31/07/2012); dall’altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l’IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018; Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015; in ultimo si veda Cass. n. 7268 del 16 marzo 2020); la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017);
– pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e l’intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, giudice di primo grado, perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19218 del 15 giugno 2022 - Qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, come nel caso in questione, ad accertamenti Irpef, Irap ed Iva a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29909 - Si configura pertanto un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, sia pur con distinti atti impositivi, all'accertamento, a carico di una…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18309 depositata il 7 giugno 2022 - Ove l’Agenzia delle entrate procede contestualmente e con un unico atto impositivo ad accertamenti riguardanti un maggior imponibile Iva e fondati su elementi unitari allora il profilo…
- Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 6 sentenza n 474 depositata il 2 febbraio 2022 - In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell'unitarietà dell'accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11734 depositata il 12 aprile 2022 - Nella materia tributaria non è dettata, come per il processo civile, una "norma in bianco". Al contrario l'istituto identifica positivamente i presupposti nella inscindibilità della causa…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 33092 depositata il 9 novembre 2022 - In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…