Corte di Cassazione ordinanza n. 11699 depositata l’ 11 aprile 2022 – Il termine di giorni 60 previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 è perentorio ed il mancato rispetto determina la nullità dell’atto emesso ante tempus per essere il termine posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale, salvo la possibilità di una deroga in presenza di una particolare urgenza a provvedere, ossia di «valida e “particolare” – cioè specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione – ragione di urgenza, idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento», circostanza che deve esistere a prescindere dalla sua esplicita enunciazione nell’avviso