Corte di Cassazione ordinanza n. 11722 depositata il 12 aprile 2022 – In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza  della Corte costituzionale n. 228  del 2014, le operazioni  bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa,  mentre quelle di  versamento  nei confronti  di tutti i contribuenti,  i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad  imposta  o sono  irrilevanti