Corte di Cassazione ordinanza n. 11725 depositata il 12 aprile 2022 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado