Corte di Cassazione ordinanza n. 11725 depositata il 12 aprile 2022

accertamento bancario – deposito di documenti in appello

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate notificava alla E., per l’anno 2006, avviso di accertamento,  mediante il quale, accertato  un maggior  reddito imponibile  pari alle somme dei versamenti e prelevamenti non giustificati, determinava  la maggiore IVA dovuta.

La CTP di Matera accoglieva il ricorso compensando le spese. La CTR della Basilicata accoglieva l’appello erariale.

Il ricorso per cassazione è affidato a sette motivi.

Resiste l’Agenzia con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo la tardività della produzione – avvenuta a cura dell’Agenzia solo in grado d’appello – delle autorizzazioni allo svolgimento nei confronti di E. di indagini bancarie.

Il motivo è infondato.

Va evidenziato al riguardo che in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di  specialità  espresso dall’art.  1, comma  2, del d.lgs. n.  546 del 1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di  gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 27774 del 2017; Cass.  n. 22776 del 2015; v. anche Cass. n. 17764 del 2018).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, per avere la CTR trascurato di considerare !”‘inesistenza della richiesta e della relativa autorizzazione ad eseguire l’accesso sul c/c bancario  n. 501170 acceso presso  la 8PM ed intestato al Sig. Ercole Nicola”.

Il motivo è infondato.

Non vi è omesso esame, in quanto la CTR puntualizza espressamente che l’autorizzazione allo svolgimento dell’indagine esiste.

D’altronde, nell’avviso di accertamento, riportato nel corpo  del  ricorso,  si evidenzia testualmente che “L’Ufficio, pertanto,  ritiene  che  tal  conto,  pur essendo formalmente  intestato al sig.  Ercole Nicola, di fatto è un conto relativo alla società…utilizzato per versare  i ricavi in nero in attesa  di essere reinvestiti nella società e/o distribuiti ai soci”; quel conto – prosegue l’avviso – è un “conto corrente occulto”,  in  quanto “intestato  fittiziamente  ad  uno  dei  soci  fondatori”. È, dunque, ben evincibile l’obiettivo dell’indagine bancaria contestata.

Sotto questo aspetto la contribuente mira a contraddire un accertamento di fatto senz’altro svolto, nel tentativo di approdare ad una ricostruzione a sé  più favorevole

Ad ogni buon conto, giova osservare che l’autorizzazione alle indagini bancarie attiene ai rapporti interni all’Amministrazione ai quali la contribuente è estranea. Questa Corte ha di recente affermato che In  tema di accertamento, la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie rende le stesse illegittime ove si sia tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente, in conformità alla concezione sostanzialistica dell’interesse del privato alla legittimità del provvedimento  amministrativo, espressa,  in via generale,  dall’art.  21 octies della l. n. 241 del 1990(Cass. n. 9480 del 2018).

Merita soggiungere che l’inutilizzabilità della prova, anche irritualmente acquisita, attiene al solo caso in cui la mancanza di autorizzazione abbia prodotto un pregiudizio – nella specie neppure dedotto – per il contribuente (Cass. n. 16874 del 2009), minando la tutela – nella specie neppure invocata – di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass. n. 27149 del 2011).

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente assume, ai sensi  dell’art.  360, comma 1, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio  che  è stato oggetto  di discussione  tra  la parti, per avere la CTR illegittimamente valorizzato la presunzione di cui agli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1972 e 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, nonostante non avesse potuto procedere alla “audizione né del titolare del c/c incriminato, D’Ercole Nicola, in quanto deceduto, né dei figli, D’Ercole Michele e D’Ercole Bruna”.

Il motivo è palesemente infondato  e va  respinto,  posto  che le norme  delle quali si adombra la violazione non prevedono affatto l’audizione come presupposto di utilizzo della presunzione.

Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e dell’art.  62, comma  1, d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della  sentenza  per  violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  artt.  2697 e.e., 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere il giudice d’appello “ritenuto che le mere affermazioni su cui l’Ufficio ha basato l’atto accertativo impugnato, fossero sufficienti, da sole, a ritenere provata la pretesa impositiva de qua, in merito sia alla riconducibilità del c/c bancario intestato al Sig. E.N.  alla  E.  s.r.s.,  che  alla  fondatezza  dell’evasione contestata, invertendo l’onere probatorio in capo alla ricorrente, e rilevando che quest’ultima non avesse, da parte sua, apportato la prova contraria”.

Il motivo è infondato e va respinto.

La CTR ha fatto applicazione argomentata di principi nomofilattici consolidati, evidenziando il ricorso alle presunzioni semplici e l’inidoneità a superarle della prova contraria offerta dal contribuente.

Invero, in tema di accertamento delle imposte  sui redditi, l’art. 32, del d.P.R.  n. 600   del    1973    prevede    una presunzione legale    in   base    alla    quale   sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. Come noto i dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori  ricavi  o  operazioni  imponibili,  ai sensi  degli  artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (v. ex multis Cass. n. 5135 del 2017; Cass. n. 21132 del 2011).

Con il quinto motivo di ricorso viene lamentata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice d’appello concluso per la fondatezza della pretesa tributaria ad onta della “dimostrazione, mediante prova documentale e presunzioni apportate dalla contribuente, che l’atto accertativo era da ritenersi infondato”.

La censura  è  inammissibile  dal  momento  che  sotto  le  mentite  spoglie  della violazione di legge, mira ad una  rivisitazione  più appagante  del merito. Essa, sotto l’apparente  deduzione  del vizio  di cui al  n.  3  dell’art.  360 c.p.c., degrada in realtà  verso la sostanziale  richiesta  a questa  Corte di una rivalutazione  dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo presupposto una diversa  ricostruzione del merito degli accadimenti.

Con il sesto motivo di ricorso viene censurata  l’insufficiente motivazione  su un fatto controverso e decisivo per il diritto, evocando l’art. 62, comma  1,  d.lgs.  n. 546 del 1992 nonché l’art.  360, comma  1,  n.  5,  c.p.c.,  per avere la CTR reso una motivazione priva della esplicitazione  dei  “criteri  di  valutazione  degli elementi offerti nel giudizio e le modalità di ricostruzione dei presupposti posti a base della soluzione della controversia”.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza è sufficientemente argomentata, nella misura in cui valorizza le risultanze degli accertamenti sui rapporti bancari, il ricorso alle presunzioni semplici, le conseguenze riconducibili alle operazioni di prelevamento e versamento.

La logicità del ragionamento decisorio si mantiene ben al di sopra della soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. per le motivazioni delle sentenze.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile  contraddittorietà” e di  “motivazione  perplessa  od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018).

Con il settimo motivo di ricorso viene censurata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.  112 c.p.c., ai sensi dell’art.  360, n.  4, c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello relativo alla violazione dell’art.  12, comma  7, l. n.  212 del 2000, posto che, a fronte della notifica dell’avviso di accertamento in data 24 dicembre 2010, il pvc reca la data di chiusura del 3 dicembre 2010.

Il motivo non coglie nel segno e va disatteso.

La CTR, in effetti, sorvola sulla censura, pur riportandola.

Tuttavia, si tratta di una eccezione di mero diritto che è chiaramente infondata, atteso che la ripresa si fonda su di un accertamento “a  tavolino” basato  su indagini bancarie (presunzioni ex art. 32 dpr 600/73), mentre il termine di giorni sessanta riguarda soltanto gli accertamenti che conseguono a verifiche, accessi, ispezioni; una questione di mero diritto che  (non  comportando  alcun accertamento di fatti) la Corte ben può perciò decidere nel merito (di fatto respingendo l’eccezione).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese  sono  regolate  dalla soccombenza nella misura esplicitata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna  la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio  di legittimità, che liquida  in euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.