Corte di Cassazione ordinanza n. 11734 depositata il 12 aprile 2022
litisconsorzio necessario – società di persone – mancato contraddittorio di una delle parti
Premesso che
A G.A.M. furono notificati due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, con i quali l’Agenzia delle entrate rideterminò, ai fini Irpef, i redditi di partecipazione della contribuente, socia della Carpenteria Biglieri di Biglieri Sergio s.a.s. La società era stata già attinta da atti impositivi per il recupero dell’imponibile accertato a seguito di verifiche sulla documentazione relativa ai rapporti commerciali intrattenuti con la clientela, nonché sulla documentazione relativa alle operazioni di conto corrente ad essa riconducibili.
La G.A.M., contestando le pretese fiscali, adì la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 158/05/2010, rigettò le domande. L’appello proposto dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte fu respinto con la sentenza n. 21/30/2012, ora al vaglio della Corte.
Il giudice regionale ha rigettato l’eccepito difetto di notifica e di conoscenza degli atti impositivi rivolti nei confronti della società, che risultavano notificati a mezzo del servizio postale anche alla socia; ha valutato che gli atti fossero regolarmente motivati; ha infine respinto gli altri quattro motivi di appello, sull’assunto che con essi erano state formulate critiche agli avvisi di accertamento diretti alla società, conosciuti dalla socia e divenuti ormai definitivi, così che, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, il maggior reddito accertato in capo alla compagine sociale doveva riversarsi sui soci proporzionalmente alle partecipazioni detenute.
La ricorrente ha censurato la pronuncia sulla base di cinque motivi. L’Amministrazione finanziaria ha depositato tardivamente un “atto di costituzione” ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Nell’Adunanza camerale del 24 novembre 2021 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
Preliminarmente si rileva che la difesa della ricorrente ha depositato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, per la dichiarazione di estinzione del processo. Agli atti risulta una istanza, datata 6 febbraio 2019, con la quale, ex art. 6, commi 1 e 10 del medesimo d.l., la G.A.M. dichiarava “di volersi avvalere del beneficio” della definizione agevolata della controversia, contestualmente chiedendo la sospensione del processo. La sospensione fu concessa all’esito dell’udienza camerale del 28 febbraio 2019 . Tuttavia non risulta successivamente allegata alcuna documentazione relativa alla suddetta definizione. Di contro l’Avvocatura dello Stato ha depositato una comunicazione della Agenzia delle entrate, in cui si attesta che «non risulta presentata, da parte della ricorrente Sig.ra G.A.M., alcuna domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018, in relazione agli avvisi di accertamento, rispettivamente, n. R03010200077/2009 (emesso per l’anno d’imposta 2004) e n. R03010200081/2009 (emesso per l’anno d’imposta 2005), oggetto del contenzioso definito con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino n. 21/30/2012 del 17 febbraio 2012, impugnata dalla parte avanti la Suprema Corte di Cassazione». Non può pertanto trovare accoglimento l’istanza per la dichiarazione di estinzione del processo.
Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., quanto alla mancata costituzione del litisconsorzio necessario;
con il secondo motivo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quanto alla violazione del principio del contraddittorio;
con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’omessa originaria integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti originari pretermessi;
con il quarto motivo sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 40, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla tutela del socio a fronte della definitività dell’atto d’accertamento indirizzato alla società;
con il quinto motivo infine si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 7 della I. 22 luglio 2000, n. 212, quanto alla motivazione degli avvisi di accertamento, che la commissione regionale ha ritenuto esaustiva.
Esaminando il primo motivo, la G.A.M. afferma che nel caso di specie, pur se l’accertamento afferiva la società ed i suoi soci, e pur palesandosi una ipotesi di litisconsorzio necessario, per l’inscindibile attività impositiva tra società e soci ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nella controversia de quo era mancato il rispetto del litisconsorzio, non essendosi avveduta la commissione regionale che gli avvisi notificati alla socia accomandante dovevano riguardare non solo la G.A.M., ma inscidibilmente anche la società e il socio accomandatario, attingendo ad un oggetto, l’atto impositivo (gli atti impositivi relativi alle due annnualità) con cui era stato contestato un maggior reddito in capo alla società di persone, riguardante una pluralità di soggetti (società e soci).
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che in materia tributaria «La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973. art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992. art. 14, comma 1), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. 55.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio». (Sez. U, 4 giugno 2008, n. 14815; cfr. anche 18 maggio 2009, n. 11459; 25 luglio 2012, n. 13073; 14 dicembre 2012, n. 23096; 28 novembre 2014, n. 25300; 25 giugno 2018, n. 16730).
D’altronde, proprio in riferimento alla nozione di litisconsorzio necessario si era già affermato che nel processo tributario esso, nel significato
emergente dall’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario previsto
dall’art. 102 cod. proc. civ. Nella materia tributaria non è dettata, come per il processo civile, una “norma in bianco”. Al contrario l’istituto identifica positivamente i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall’oggetto del ricorso e pertanto, ai sensi del citato art. 14, il litisconsorzio si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, così che il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. La ratio della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva (Sez. U, 18 gennaio 2007, n. 1052; cfr. 18 giugno 2013, n. 15189; 27 marzo 2017, n. 7840).
Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente aveva impugnato gli atti impositivi con riguardo non già alla singola posizione debitoria, o per questioni attinenti specificatamente alla propria posizione rispetto alla compagine sociale, ma in ordine alla contestazione della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone per le annualità accertate – con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, e dunque alla propria persona-.
Ciò era di per sé sufficiente acché il ricorso tributario proposto dalla G.A.M. riguardasse inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Tutti questi soggetti dovevano dunque essere parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Il ricorso proposto dalla sola odierna ricorrente imponeva pertanto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546 del 1992, ciò che non è avvenuto. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è dunque affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 2008, cit., sino alle più recenti, tra cui, 25 giugno 2018, n. 16730; 30 ottobre 2018, n. 27603).
Il motivo trova dunque accoglimento e la sentenza va pertanto dichiarata nulla, perché affetto da nullità l’intero svolgimento del processo nei due gradi del giudizio di merito.
Tutti gli altri motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
Alla nullità del processo segue la cassazione della sentenza e il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, cui va demandato, oltre che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, il riesame del ricorso introduttivo nel rispetto del litisconsorzio necessario.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 1052 depositata il 18 gennaio 2007 - Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria (oggi l'Agenzia delle Entrate) l'atto impositivo debba essere o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 novembre 2021, n. 36363 - In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 16841 depositata il 7 agosto 2020 - In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società e dei soci delle stesse e la conseguente automatica…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17411 depositata il 30 maggio 2022 - In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2830 - In materia tributaria, l’unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni per cui il ricorso proposto anche da…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 27960 - Il ricorso proposto dalla società società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 o uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…