Corte di Cassazione ordinanza n. 11745 depositata il 12 aprile 2022
iscrizione a ruolo – contraddittorio
Fatti di causa
1. Il Concessionario per la riscossione dei tributi notificava il 6.2011 (rie., p. 1) alla IGM Sri, poi Gestioni Patrimoniali Sri, la cartella di pagamento n. 2982 2001 0038777259, avente ad oggetto “Irpef ritenute alla fonte” (ibidem), per l’importo complessivo, incluse sanzioni ed accessori, di f. 844.208.000, in relazione all’anno 1995. La cartella esattoriale risultava redatta ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973.
2. La società impugnava la cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, contestando la violazione dei termini di cui all’art. 25 del d.P.R. 602 del 1973; la violazione del proprio diritto al contraddittorio preventivo; l’estinzione della pretesa tributaria a seguito di intervenuta sanatoria ex art. 19 bis del DI. n. 41 del 1995, come conv.; nonché la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava la cartella di pagamento, in conseguenza della violazione dei termini di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Le ulteriori questioni proposte dalle parti rimanevano assorbite.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ed il giudice di secondo grado confermava la decisione dei primi giudici, e pertanto l’annullamento della cartella Le ulteriori questioni proposte dalle parti rimanevano assorbite.
4. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la pronuncia della CTR, e la Suprema Corte, con sentenza n. 23602 del 2011, annullava con rinvio la sentenza pronunciata dalla CTR della Sicilia, perché la notificazione della cartella di pagamento era intervenuta nel termine di legge, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della Le ulteriori questioni proposte dalle parti rimanevano assorbite.
5. Il giudizio era riassunto dalla società innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, la quale riteneva causa di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi del citato art. 36 bis, la mancata istituzione del contraddittorio preventivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, “indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della liquidazione” (sent. CTR, p. 4). Le ulteriori questioni proposte dalle parti rimanevano
6. Avverso la decisione adottata dalla CTR di Palermo, sezione staccata di Siracusa, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro motivi di Resiste mediante controricorso la società Gestioni Patrimoniali srl. Depositate memorie.
Riscossione Sicilia Spa è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, per avere il giudice dell’appello ritenuto che sussistesse un obbligo dell’Amministrazione finanziaria, sanzionato con la nullità della cartella esattoriale, di istituire il contraddittorio preventivo con la contribuente, pur nell’assenza di incertezze circa aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, nell’ambito di procedura di accertamento ed esazione svolta, per l’appunto, ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, per aver omesso di pronunciarsi “sulla fondatezza della pretesa dell’Ufficio” (rie., p. 7).
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione dell’art. 19 bis del DI. n. 41 del 1995, in cui è incorsa la CTR “per non avere riconosciuto la legittimità dell’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi” (rie., p. 7), perché “la norma ha voluto far rientrare nella sanatoria esclusivamente gli errori formali lasciando fuori gli omessi e/o tardivi versamenti” (rie., p. 8).
4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in cui è incorso il giudice di secondo grado perché il tardivo versamento delle imposte contestato alla società, così come l’omissione del versamento, non rientra tra le violazioni formali, bensì tra quelle “sostanziali, in quanto idoneo ad incidere sulla determinazione dell’imponibile” (rie., p. 8).
5. Mediante il suo primo strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, avendo confermato l’annullamento della cartella esattoriale, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, in conseguenza della omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, senza neppure valutare se sussistessero incertezze circa aspetti rilevanti della
5.1 Il motivo di impugnazione risulta manifestamente fondato, e la decisione adottata dalla CTR impugnata si pone in contrasto con un orientamento interpretativo della Suprema Corte già all’epoca della decisione di appello, e successivamente ulteriormente consolidatosi. Questa Corte di legittimità aveva infatti già avuto occasione di chiarire che “in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” Cass. sez. V, 25.5.2012, n. 8342 (conf. Cass. sez. VI-V, 31.3.2011, n. 7536); e non si è mancato recentemente di chiarire che “l’art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest’ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997“, Cass. sez. V, 30.6.2021, n. 18405.
Le critiche proposte dall’Amministrazione finanziaria sono quindi pienamente fondate e la decisione impugnata deve essere annullata.
Le ulteriori questioni, riproposte dalle parti anche nel giudizio di legittimità, non possono che rimanere assorbite.
Il primo motivo di impugnazione deve essere pertanto accolto, assorbiti gli ulteriori, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, esaminando tutte le questioni proposte dalle parti in relazione alle quali non siano maturate preclusioni, e provvederà pure a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.
La Corte,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
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