CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11934 depositata il 5 maggio 2023
Lavoro – Avvocato iscritto d’ufficio alla Gestione separata – Prescrizione credito contributivo gestione separata – Violazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8 – Doloso occultamento del debito – Mancata compilazione del cd. “quadro RR” – Erronea decorrenza termini di prescrizione – Studi di settore – Differimento della scadenza – D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1. – Accoglimento
Fatti di causa
La Corte d’appello in epigrafe indicata ha dichiarato prescritto il credito contributivo dovuto alla Gestione separata in relazione all’attività libero professionale svolta nell’anno 2009 dall’attuale parte intimata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’INPS; la controparte ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per aver la Corte d’appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte dell’avvocato che, iscritto d’ufficio alla gestione separata, omette di compilare il cosiddetto quadro RR.
Occorre premettere che, sebbene il ricorso dell’I.N.P.S. attenga unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio, pronunciando nell’ambito del motivo (che peraltro solleva comunque questione relativa alla prescrizione), occorre approfondire d’ufficio (non essendosi formato alcun giudicato al riguardo) la questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi.
Nel caso, ove viene in rilievo l’applicazione del D.P.C.M. di proroga del termine di versamento dei contributi, la pronuncia sulla prescrizione è inidonea a costituire cosa giudicata (benché non impugnata), attenendo a questione di diritto inerente solo parte della fattispecie estintiva del diritto creditorio dell’INPS.
Invero, questa Corte ha già ritenuto (Cass. Sez. L, Sez. L -, Sentenza n. 28565 del 03/10/2022 (Rv. 665765 – 01, sentenze n. 32685 del 2022, n. 29832 del 2022 ed altre conformi) che, mentre il giudicato può formarsi sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione (considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo che non può essere disarticolato negli elementi che intervengono a definirlo), non assurge, per contro, alla stabilità del giudicato l’affermazione sui singoli e irrelati segmenti della fattispecie, che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante e, solo nel loro interagire, assumono significato nel mondo del diritto; correlativamente, l’impugnazione motivata anche in ordine a uno solo dei detti elementi della fattispecie riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass., Sez. L, 4 febbraio 2016, n. 2217).
Ciò posto, in un contesto in cui è escluso il giudicato interno ed impugnata la sentenza comunque quanto alla affermata prescrizione, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123).
In relazione a quanto sopra, si osserva che con riferimento all’anno per il quale si discute nella presente controversia (2009) erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010, senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010, sancito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata; occorrendo verificare se la richiesta dell’INPS sia intervenuta prima della maturazione del termine come dianzi precisato, la causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
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