CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12 depositata il 2 gennaio 2024

Tributi – IRES, IRAP e IVA – Avviso di accertamento – Studi di settore – Mancata risposta all’invito al contraddittorio rivoltole dall’Erario – Procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 197 a 202, della Legge n. 197/2022 – Estinzione del giudizio

Fatti di causa

Rilevato che:

il 3 dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate notificò a C. s.r.l. un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione, a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2012, oltre all’irrogazione di sanzioni, maggiori ricavi non dichiarati e un maggior volume di affari, desunti dall’applicazione degli studi di settore e dal fatto che la contribuente non aveva risposto all’invito al contraddittorio rivoltole dall’Erario;

la società impugnò vittoriosamente l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta;

il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe;

i giudici regionali ritennero che, a prescindere dalla volontarietà o meno della sottrazione al contraddittorio da parte di C., non sussistessero ragioni per sottrarre la stessa all’applicazione degli studi di settore; inoltre, ritennero fondato il rilievo attinente ai costi per servizi, esposti in termini notevolmente superiori a quelli effettivi;

la sentenza d’appello è stata impugnata da C. con ricorso per cassazione affidato a due motivi;

l’Amministrazione non ha svolto difese in questa sede.

Ragioni della decisione

Considerato che:

con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, e 2697 cod. civ., la ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe attribuito agli studi di settore un’efficacia probatoria non riconosciuta dalla legge, senza valutare le controprove da lei offerte;

con il secondo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero trascurato di esaminare le risultanze della perizia di parte da lei prodotta;

non occorre procedere all’esame dei due motivi di ricorso, in quanto, con nota depositata il 22 maggio 2023 a mezzo del proprio procuratore speciale a ciò abilitato, la ricorrente ha dichiarato di aver dato corso alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 197 a 202, della l. 22 dicembre 2022, n. 197 (ndr art. 1, commi da 197 a 202, della l. 29 dicembre 2022, n. 197);

l’istanza è stata corredata dalla produzione della domanda di definizione agevolata e della prova dell’avvenuto versamento della prima rata dell’importo previsto per la definizione; in prossimità dell’udienza, ad abundantiam, la ricorrente ha dato prova dell’avvenuto saldo;

ai sensi dell’art. 1, comma 194, della l. 197 del 2022, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023;

il comma successivo prevede poi che al deposito della documentazione che comprova tali circostanze faccia seguito la declaratoria di estinzione del giudizio (con decreto od ordinanza, a seconda che sia stata o meno fissata l’udienza di discussione);

va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.