CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12066 depositata l’ 8 maggio 2023 – Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quale termine di raffronto la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza e i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti