Corte di Cassazione ordinanza n. 12129 depositata il 14 aprile 2022
motivazione contraddittoria
Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, veniva rigettato l’appello della società G. S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia n.191/3/2009 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD.. e IVA 2005.
2. In particolare, la società svolgeva attività di impresa di costruzione, ristrutturazione e lottizzazione di proprietà immobiliari e, in applica zione di studio di settore, la dichiarazione per il periodo di imposta risultava non congruente, con conseguente instaurazione del contraddittorio e rettifica del reddito d’impresa con riferimento all’operazione di compravendita immobiliare realizzata nel periodo e
3. La CTP riduceva del 50% i maggiori ricavi accertati ai fini IVA, non ché il maggior reddito ai fini IRES e la base imponibile IRAP, con san zioni al minimo edittale, e la decisione veniva confermata dal giudice d’appello.
4. Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente per un motivo, l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Considerato che:
5. Con l’unico motivo di ricorso – ex art.360, primo comma, n.4 cod. civ. – la contribuente deduce la nullità dell’emessa sentenza per violazione degli artt.111 comma 6 Cast., 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n.546 del 1992 ovvero per omessa o integralmente contraddittoria motivazione della sentenza rispetto ai motivi di appello e ai fatti di causa.
6. Il motivo è infondato. Non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita “contraddittoria”, che un’espressione contenuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006, Rv. 588581 – 01).
7. Infatti, è assodato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010, Rv. 615519 – 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015).
8. Nel caso di specie è ammesso dalla stessa ricorrente che nell’anno di imposta per cui è causa è stata contestata una vendita di cespite immobiliare (appartamento con box) e, dunque, tutti i riferimenti contenuti in sentenza al valore medio delle vendite e ai costi sostenuti, che sostanzia la “ratio decidendi” di scarsa redditività dell’azienda, riscontrata anche dallo studio di settore, sono pienamente centrati sulla fattispecie concreta e in termini.
9. Per il resto, il refuso contenuto a pag.2 della sentenza in cui, a differenza dell’intestazione, è riportato erroneamente il numero della decisione di primo grado, è un mero errore materiale che non inficia l’identificazione della materia del contendere già contenuta nell’incipit della motivazione, sempre a pag.2 della sentenza, ossia la rettifica del reddito di impresa per l’anno di imposta 2005 «da Euro – 363,00 dichiarati in Euro 245.444,00».
10. Non dissimili considerazioni valgono per l’identificazione dei motivi d’appello da parte della CTR, dal momento che la risposta alla questione effettivamente posta dall’appellante («integrale annullamento ed inefficacia dello studio di settore») trova risposta ampia nella motivazione espressa dalla sentenza impugnata da pag.3 e ss. ( «La legittimità dello studio di settore (…)» ). Pertanto, neppure i refusi contenuti nella parte espositiva, in cui i motivi non sono accuratamente sintetizzati, sono decisivi poiché non incidono sul logico inter decisorio, correttamente centrato sull’appello.
11. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato e nessuna statui zione dev’essere adottata in punto di spese di lite, considerato che l’Agenzia delle Entrate non si è difesa.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulte riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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