CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12322 depositata il 9 maggio 2023 – In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico