CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12358 depositata il 9 maggio 2023 – In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall’art. 6, comma 2, della l. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. 183/2010, decorre dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell’accordo necessario all’espletamento della conciliazione o dell’arbitrato, di talché il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale, vale a dire il deposito del ricorso presso giudice a pena di decadenza entro 60 giorni