Corte di Cassazione ordinanza n. 12419 depositata il 19 aprile 2022
società di fatto – litisconsorzio
Rilevato che:
– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate e per confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF 2005;
– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria ex 378 c.p.c.;
Considerato che:
– con l’unico motivo di ricorso si denuncia in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2297 e.e. e dei principi in tema di prova dell’esistenza di una società di fatto o irregolare da parte dei terzi;
– preliminarmente, rileva la Corte che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal primo grado,, tra il solo contribuente Alessandro Madaffari, da una parte, e l’Agenzia delle entrate, dall’altra, senza che, dunque, allo stesso abbiano preso parte tutti quanti i soci (Nino Ugo Aloisi e Fulvio Aloisi) e la società di fatto Madaffari Alessandro & c. La circostanza relativa all’emissione di atti impositivi nei confronti della società di fatto ridetta, al quale l’atto qui impugnato è “prodromico” risulta espressamente a pag. 1 riga n. 12 della sentenza impugnata; in seguito a 2 righe n. 10 e n. 11 si dà atto chiaramente della pendenza in cassazione dei giudizi nei quali è parte la ridetta società di fatto e nell’ulteriore prosieguo si dà atto altrettanto chiaramente della pendenza di fronte alla CTR dei giudizi relativi ai soci Madaffari Alessandro, Aloisi Nino Ugo e Aloisi Fulvio relativi ai redditi da partecipazione;
– orbene, è principio consolidato (cfr.: ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, , sez. un., 2008, n. 14815); siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472);
– con specifico riferimento poi alla figura della società di fatto, che qui viene in rilievo, è stato chiarito che: «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.» (Cass. 27/09/2018, 23261; in ultimo Civile Sent. Sez. 5 Num. 2765 Anno 2021);
– pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e l’intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, giudice di primo grado, perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio con tutti litisconsorti necessari;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara nullo l’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.