Corte di Cassazione, Ordinanza n.12630 depositata il 28 maggio 2009

mancata partecipazione all’invito al contraddittorio – conseguenze

Svolgimento del processo

La CTR di Torino, con sentenza del 20/11 – 21/12/2006, ha rigettato l’appello proposto da C.D. avverso la sentenza della CTP di Torino n. 26/27/2005, ritenendo interdetta alla C. la possibilità di contestare l’accertamento fondato sui parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184, dopo che la contribuente non si era presentata all’appuntamento fissato dall’Ufficio per comprovare il minor reddito. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 21/4/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo di ricorso la C. deduce la falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, e lamenta il rilievo conferito dalla CTR alla mancata comparizione contribuente al cospetto del funzionario dell’Ufficio per contestare i maggiori ricavi presuntivamente addebitatigli, formulando idoneo quesito di diritto.

Con secondo motivo di ricorso lamenta l’omessa, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio: la motivazione risulterebbe omessa nella parte in cui si afferma che la ricorrente avrebbe agito non in linea con le norme preposta a disciplinare la materia, senza peraltro indicare quali sarebbero le norme assunte come violate; sarebbe contraddittoria nella parte in cui il riconoscimento dettagliato e ben specificato delle ragioni della ricorrente viene contraddetto ed annullato dalla circostanza della mancata presentazione all’invito.

La prima censura è fondata. Vero è che la mancata partecipazione del contribuente, debitamente invitato, all’attività amministrativa istruttoria in contraddittorio con l’ufficio tributario legittima l’adozione dell’avviso di accertamento presuntivo; ciò tuttavia non impedisce al contribuente medesimo di fornire, in sede processuale, la prova che non ha dato in sede procedimentale amministrativa (v. Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 2816 del 07/02/2008).

Resta con ciò assorbito il secondo motivo di ricorso.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte anche per le spese del giudizio di legittimità.