CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12649 depositata il 10 maggio 2023 – Il trasferimento senza consenso del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5, è vietato anche quando la disabilità del familiare non si configuri come grave – anche se la situazione di gravità è testualmente richiesta con il rinvio al comma 3 del medesimo articolo – a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte