Corte di Cassazione ordinanza n. 12765 depositata il 21 aprile 2022

motivazione per relationem

Rilevato che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di S.G., S.S. e S.A. di avvisi di accertamento, relativi  a  Iperf  dell’anno  di imposta 2004 (conseguenti  ad accertamento  effettuato, per la stessa annualità, a carico della S.C. Generali s.r.l., società a ristretta base),  l’Agenzia  delle entrate ricorre nei confronti dei soci, che resistono con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. del Veneto ne ha rigettato l’appello proposto avverso la decisione di primo grado.

Il Giudice di appello -rilevato che la C.T.R. di Venezia, con sentenza 149/22/11 del 10.11.2011, aveva rigettato gli appelli relativi alla società, per gli anni 2003 e 2004, e quello relativo  ai soci, per la sola annualità  2003, e preso atto che la decisione assunta si appalesa corretta- riteneva di respingere l’appello confermando le appellate decisioni (se nessun maggior reddito può essere imputato alla società, necessariamente nessun maggior reddito può essere imputato ai soci).

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la sentenza impugnata, in relazione all’art.360, primo comma, 4 cod.proc.civ.,  di motivazione apparente, con violazione dell’art.36 del d.lgs. n.546 del 1992, dell’art.132, comma secondo, n.4 cod.proc.civ. e dell’art.118 disp.att.cod.proc.civ.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, 5 cod.proc.civ., l’omessa ovvero insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare  all’interprete  il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v.Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016  n.  22232;  Cass.n. 13977 del 23/05/2019; id.n. 3819 del  14/02/2020).  A corollario di tale principio, va, inoltre, ribadito che la validità della sentenza la cui motivazione  sia  redatta  “per relationem” ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della  diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così  rendendo  impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (v., tra le altre di recente, Cass. n.459 del 10/01/2022).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata  è affetta da insanabile nullità, non essendo in alcun modo possibile l’individuazione del ragionamento logico giuridico seguito dalla C.T.R. per giungere al rigetto dell’appello.

Il Giudice di appello, infatti, si è limitato a porre, a fondamento della sua decisione, una mera presa d’atto della decisione assunta da altro Giudice, ritenuta apoditticamente corretta, senza che di tale decisione abbia illustrato  i contenuti e, soprattutto, senza avere esplicitato le ragioni della sua condivisione.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto (Sezione Venezia-Mestre), in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto (sez.Venezia­ Mestre), in diversa composizione, cui demanda   di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.