Corte di Cassazione ordinanza n. 12886 depositata il 22 aprile 2022 – Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l’errore di diritto sostanziale o   processuale, né l’errore di giudizio  o di valutazione,  ai fini della sua ammissibilità, un  errore  di  fatto  riconducibile  all’art.  395,  n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera   svista   materiale,    che   abbia   indotto    il   giudice   a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo  incontestabile  escluso    (o   accertato)    in  base  agli  atti  e  ai documenti di causa, sempre che tale fatto non  abbia  costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato