Corte di Cassazione ordinanza n. 13075 depositata il 26 aprile 2022
litisconsorzio facoltativo – applicabile al processo tributario
Rilevato che:
l’Agenzia delle entrate ricorre, su quattro motivi, nei confronti di C.G., C.V., P.N., T.A.a e C.R. (che non hanno svolto attività difensiva), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nella controversia avente a oggetto l’impugnazione di diniego a rimborso dell’IRPEF versata su somme percepite a titolo di incentivo all’esodo, ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la prima decisione favorevole ai contribuenti.
Il Giudice di appello, preliminarmente, rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall’Ufficio per essere stato, tale atto, proposto congiuntamente ad altri contribuenti. Nel merito, rilevava che l’atto di adesione individuale all’accordo collettivo relativo all’esodo era stato allegato alla domanda di rimborso onde si doveva, fondatamente, ritenere che l’Ufficio ne fosse a conoscenza.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso –rubricato: violazione o falsa applicazione del comma 1, 2 e 14 del lgs.n.546/92, nonché dell’art.103 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod. proc. civ.- l’Agenzia delle entrate censura la C.T.R. per avere ritenuto ammissibile il ricorso, proposto collettivamente dai contribuenti, avverso i distinti silenzi rifiuto che si erano formati sulle autonome domande di rimborso proposte.
1.2 La censura è infondata alla luce del principio statuito da questa Corte (v. sentenza 4490 del 22/02/2013) secondo cui << nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo comma, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa>> (v., in senso conforme, anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 7940 del 20/04/2016).
1.3. Nel caso in esame, è pacifico in atti che il ricorso avesse ad oggetto l’identica questione di diritto (la restituzione dell’Irpef versata sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo) con conseguente ammissibilità del ricorso cumulativamente proposto dai contribuenti.
2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.19, comma 4-bis, del P.R. n. 917 del 1986, dell’art.2697 cod. civ. e dell’art.115 cod. proc. civ.
Si censura il passo motivazionale con cui la C.T.R. ha ritenuto che i contribuenti avessero assolto l’onere probatorio sugli stessi incombente in ordine al fatto che le somme, sulle quali era stata versata l’Irpef, fossero state corrisposte al fine di incentivare l’esodo, malgrado l’Ufficio avesse contestato con riguardo a C.V., C.F. e P.N. che non risultasse la sussistenza del requisito oggettivo e cioè l’adesione ad un progetto di incentivazione finalizzato all’uscita dei lavoratori, mentre con riguardo ai sig.ri C.G., C.R. e T.A. lo stesso Ufficio aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto alla convalida del rimborso.
3. Lo stesso passo motivazionale viene censurato con il terzo motivo, ai sensi dell’art.360, primo comma, proc. civ., deducendo la nullità della motivazione perché solo apparentemente motivata.
4. Con il quarto motivo, articolato in subordine qualora non si volesse ritenere sussistente il precedente vizio di nullità della sentenza impugnata, si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo ovvero la presenza in fatto di tutti i requisiti per riconoscere a tutti i contribuenti il beneficio fiscale del c.d. incentivo all’esodo.
5. I motivi, attingendo sotto diversi profili lo stesso passo motivazionale, possono trattarsi congiuntamente.
5.1 Rigettato, da subito, il terzo motivo di ricorso non ravvisandosi la dedotta nullità della sentenza per apparenza della motivazione, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si evince il percorso logico giuridico seguito dal Giudice di appello per giungere alla sua decisione, vanno, invece, accolti il secondo e il quarto
5.2 La T.R. ha ritenuto fondate le domande di rimborso proposte da tutti i contribuenti rilevando che, per quanto attiene alla prova dell’accordo in ordine alla cessazione anticipata del rapporto, l’atto di adesione all’accordo collettivo, pur non presente agli atti del giudizio, risultava regolarmente indicato tra gli allegati alla istanza di rimborso già inviati all’Ufficio, sicché doveva … fondatamente presumersi che l’Ufficio ne fosse a conoscenza.
5.3 Secondo la giurisprudenza, consolidata in materia, di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n.21770 del 07/09/2018) il lavoratore, ove proponga istanza di rimborso dell’Irpef calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l’indennità come incentivo all’esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l’erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo.
5.4 La motivazione resa sul punto dalla C.T.R. è errata sia perché si discosta dai superiori principi, in materia di onere probatorio, sia perché non tiene conto, in alcun modo, di alcuni fatti allegati al giudizio che ove esaminati avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
Il ragionamento del Giudice di appello, il quale ha ritenuto concretasse idonea prova, per ciascuno degli appellati, la mera conoscibilità da parte dell’Ufficio di un atto di adesione individuale all’accordo collettivo, non prodotto in giudizio, ma risultante solo indicato tra gli allegati a una (genericamente individuata) istanza di rimborso già inviati all’Ufficio è errato in diritto, sovvertendo l’onere probatorio pacificamente a carico del richiedente il rimborso, e anche viziato in fatto.
La C.T.R. ha, infatti, ritenuto fondata la pretesa in mancanza di qualsiasi prova documentale a conforto, pur a fronte della contestazione mossa dall’Ufficio il quale (mentre per i signori C.G., C.R. e T.A.a aveva convalidato il rimborso), per i signori Coppi, C.V. Di Dio e P.N. aveva eccepito la carenza di documentazione idonea a conforto dell’istanza.
6. In conclusione, in accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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