Corte di Cassazione ordinanza n. 13217 depositata il 27 aprile 2022 – Incorre nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all’art. 57, comma 2, del lgs. n. 546 del 1992, se deduce per la prima volta in appello le eccezioni in senso tecnico, ossia gli strumenti processuali diretti a fare valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Non incorre nel divieto di proporre nuove eccezioni in appello quando addotto un ulteriore argomento a sostegno della propria tesi; si tratta di una “mera difesa”, dello sviluppo dell’originaria linea difensiva