Corte di Cassazione ordinanza n. 13220 depositata il 17 maggio 2021 – Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, 2° co., l. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare