Corte di Cassazione ordinanza n. 13223 depositata il 27 aprile 2022
motivazione apparente
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della Ambiente 2000 s.r.l. contro l’avviso d’accertamento, relativo all’Ires, all’Irap ed all’Iva, di cui all’anno d’imposta 2009, che aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non inerenti, e quindi non deducibili. La contribuente si è costituita con controricorso.
Entrambe le parti hanno prodotto memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, 4, cod. proc. civ., la ricorrente Agenzia denuncia la nullità della sentenza impugnata perché dotata di motivazione, per relationem, meramente apparente.
Il motivo, al contrario di quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile, giacché è autosufficiente (anche in considerazione della natura processuale del vizio che denunzia, con il conseguente accesso della Corte agli atti del procedimento) ed evidenzia come emergano dalla stessa sentenza impugnata le ragioni per le quali la motivazione di quest’ultima sarebbe meramente apparente.
Il motivo è anche fondato.
Infatti, la sentenza impugnata, nella parte espositiva dello svolgimento del processo, ha dato atto che l’appellante aveva dedotto l’insufficiente od omessa motivazione della sentenza di primo grado, in relazione a fatti decisivi e controversi, nonché l’erronea valutazione del dato fattuale e normativo.
Fatta tale premessa, la CTR ha poi riassunto, nello stesso contesto, i singoli
motivo dell’appello erariale.
La riproduzione, nella sentenza della CTR, dei motivi d’appello evidenzia quindi univocamente come l’Amministrazione avesse puntualmente contestato anche la motivazione della sentenza di primo grado, e comunque le conclusioni in fatto ed in diritto cui era pervenuta la CTP.
Non si trattava, quindi, di una mera riproposizione, nei motivi d’appello, delle difese erariali di primo grado, ma di una censura critica alla ricostruzione ed alla valutazione, prima in fatto e poi in diritto, rassegnata dal giudice di prime cure nella sua motivazione.
La sentenza della CTR qui impugnata, nella sua motivazione, non prende in alcuna considerazione tali critiche.
Infatti, il giudice d’appello, nella parte propriamente motiva della sentenza, si è limitato a trascrivere testualmente ed integralmente la motivazione della sentenza d’appello, preceduta da una formula di condivisione di mero stile, assolutamente generica: «La Commissione condivide e conferma le argomentazioni del Giudice di 1° grado, cui si riporta e che si trascrivono qui di seguito, così come sopra riassunte: […]».
Pertanto, difetta del tutto l’esame, da parte della CTR, delle critiche che alla sentenza impugnata aveva rivolto l’ Amministrazione nei motivi d’appello.
In simile fattispecie, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che « Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.» (Cass. 18/06/2018, n. 16057). Nello stesso, del resto, questa Corte ha deciso quando l’acritica condivisione della sentenza di primo grado è stata espressa dal giudice d’appello non attraverso la sostanziale riproduzione di quest’ultima, ma richiamandola per relationem:« In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.» (Cass. 25/10/2018, n. 27112; conforme Cass. 05/08/2019, n. 20883, ex plurimis). Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
2. Resta assorbito il secondo motivo con il quale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, 917 e dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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