Corte di Cassazione ordinanza n. 13423 depositata il 28 aprile 2022
motivi di ricorso in appello
RILEVATO CHE
1. con la sentenza n. 2968/28/14 del 06/06/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da I. s.r.l. avverso la sentenza n. 99/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2003 e 2005;
1.1. la CTR rigettava l’appello di I. s.r.l. evidenziando che:
1.1 l’appellante aveva proposto le medesime eccezioni già esaminate dai giudici di prime cure, sicché l’appello si rivelava inammissibile per difetto di motivi specifici; b) nel merito, condivideva le considerazioni della CTP, rigettando i motivi proposti dalla società contribuente;
2. I. s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
3. l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud p.a. resistevano con controricorso; quest’ultima depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso I. s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR considerato non specifici i motivi di appello proposti dalla società contribuente;
1.1 il motivo è fondato;
1.2 secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018);
1.2.1 ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; n. 1200 del 22/01/2016);
1.2.2 del resto, «nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione» (Cass. n. 707 del 15/01/2019);
1.3 la CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto, risultando dalle trascrizioni ritualmente effettuate dal ricorrente, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, che entrambi i motivi dell’atto di appello non si limitano alla mera riproposizione di quanto già dedotto in primo grado (peraltro, non integralmente riproposto ma fanno riferimento specifico alle ragioni di mancata condivisione della sentenza della CTP;
2. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli 148 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimità della notificazione della cartella di pagamento, in realtà inesistente;
2.1 con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello ritenuto la nullità della cartella di pagamento;
3. i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili per difetto di interesse, salva la loro riproposizione in sede di rinvio;
3.1 invero, «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (così Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017);
3.3. nella specie, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, la CTR si è spogliata della potestas iudicandi, sicché non v’è l’interesse di I. s.r.l. ad impugnare statuizioni sostanzialmente formulate ad abundantiam;
4. in conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.