CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13525 depositata il 17 maggio 2023 – Il datore di lavoro, che non abbia provveduto ad eseguire tempestivamente i versamenti dovuti, resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, sicché il credito retributivo di quest’ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore