CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13826 depositata il 19 maggio 2023
Revocazione ordinaria – Fallimento – Concordato preventivo – Art. 395 c.p.c. – Requisiti errore – Vizi di motivazione – Violazione di legge – Fattibilità giuridica ed economica – Attestazioni del professionista – Difetto specifica indicazione creditori – Inammisibilità
Fatti di causa
(omissis) (omissis) (società sportiva calcistica) impugna – con esplicita azione di revocazione ordinaria ai sensi dell’art.395 co.1 n.4 c.p.c.(pag.3) – la sentenza di CORTE D’APPELLO BARI n. 1730/2019 depositata il 26.8.2019, n.235/2019, che ne ha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione del proprio fallimento, già resa Trib. Bari il 14.1.2019, n.7/2019, su richiesta della locale Procura della Repubblica e di (omissis) (omissis), e contestualmente alla inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ritenuta non fattibile;
2. la corte ha ritenuto, anteponendo l’esame delle censure avverso la sentenza di fallimento, che:
a) l’intervento in giudizio dei dipendenti lavoratori di cui in epigrafe, con autonome istanze di fallimento fondate su crediti esigibili ((omissis (omissis) (omissis) rendeva assorbita la contestazione della legittimazione di (omissis) dubitata per via di una transazione che ne avrebbe reso inesigibile il credito, ma in realtà derivante da un titolo diverso, un decreto ingiuntivo azionato per via dell’inadempimento della transazione, passato in giudicato e, nel cumulo con gli altri crediti da lavoro, esorbitante il limite dei 30mila euro;
b) piena era anche la legittimazione del P.M., per aver questi attinto la notitia decoctionis dal procedimento penale, per omesso versamento di ritenute, precisamente indicato a carico del legale rappresentante della società;
c) l’insolvenza derivava dallo sbilancio tra attivo e passivo, senza che tale criterio – desunto per dati del concordato – risultasse smentito dalla debitrice, per differente estimazione dell’attivo e dei suoi tempi di liquidazione, anzi essendone emersa l’incapienza;
3. quanto al giudizio d’inammissibilità del concordato, la corte ha ritenuto che:
a) il giudizio dell’attestatore non era ispirato a criteri di corrispondenza al vero, in particolare incidendo il ridimensionamento di alcune voci dell’attivo sul margine di procedibilità (per una diminuzione 8 a 6 milioni euro circa del valore stimato) ridotto a poco più di 200mila euro (rispetto all’iniziale 2,8 mln o al rettificato in reclamo 1,7 mln), in collisione con il potenziale passivo dei tesserati della società calcistica, sbrigativamente escluso ma senza più puntuale indicazione dei periodi rilevanti e dei titoli prospettabili a fondamento dei crediti;
b) non era accertata la solvibilità della fidejubente società (omissis) concorrendo il relativo impegno a misurare la serietà della proposta di soddisfo, già per prededucibili e privilegiati imperniata sul pagamento a 60 giorni dalla definitività dell’omologa per 1,340 mln euro, somma di gran lunga superiore alla disponibilità bancaria della garante (rilevata a poco più di 60.000 euro);
c) non vi era analitica spiegazione del passivo pubblicistico, per crediti erariali e previdenziali di cui era solo affermata la possibile rateazione, tanto più per i vincoli a favore di quelli privilegiati;
d) la sussistenza di contestazione su alcuni debiti non esimeva il ricorrente dal relativo classamento;
e) ricorreva infine abuso dello strumento concordatario, tenuto conto della progressiva e consistente diversità della situazione economico-finanziaria esposta, nel contesto del passaggio un primo ricorso ritirato ad un secondo ed in pochi giorni dall’11 al 14 al 17 dicembre 2018, con valori dell’attivo e del passivo ‘secondo importi sempre differenti’ (pag.13);
4. la ricorrente ha avversato la sentenza con ricorso in tre motivi, dedicati alla questione dell’inammissibilità della domanda di concordato pieno di cui all’art.161 co.1 l.f., cui si oppone la procedura costituitasi con controricorso, illustrato poi memoria.
Ragioni della decisione
1. la ricorrente espone che i fatti di revocatoria ai sensi dell’art.395 co.1 n.4 c.p.c. sono riferiti alla conoscenza del curatore fallimentare, nella persona del professionista già nominato commissario giudiziale nella fase prefallimentare; tanto premesso, con il primo motivo, il ricorrente contesta in realtà l’errata applicazione degli artt.160-162, 175-176 e 18 l.f., oltre che 115-116 c.p.c., ove la sentenza ha escluso la fattibilità giuridica ed economica del concordato, in contraddizione con le risultanze processuali e gli stessi orientamenti di legittimità, per:
a) i limiti di intervento del giudice nella prima fase del concordato e invero la sussistenza di un credito verso la Lega calcio Serie B pari a oltre 2 mln euro all’11.7.2018, ascesi a € 2.748.660 attestati al 14.12.2018;
b) il mancato esercizio dei poteri d’istruttoria – condursi verso il curatore fallimentare – in punto di azioni proseguite e attivo della società, alla luce di fatti inesistenti come il commissariamento della società dall’1.2.2018 e la esclusione dal campionato sin dal maggio del 2018;
c) i crediti dei tesserati giocatori, non dichiarati dalla società per via della tutela già offerta dall’apposito Fondo di solidarietà cui erano ricorsi e delle somme a risarcimento danni che la società avrebbe opposto in compensazione per l’eccedenza;
d) l’acritica dipendenza della sentenza dalle valutazioni riduttive estimatorie formulate dall’attestatore su rimanenze di magazzino, immobilizzazioni materiali, solvibilità a breve della garante (omissis) non tenendo conto che però il professionista concludeva enunciando ancora un margine di procedibilità del concordato e che, quanto ai creditori contestati (fornitori), essi non erano stati omessi ma se ne proponeva la non ammissione al voto;
2. con il secondo motivo, s’invoca la nullità della sentenza, motivata su fatti inesistenti – i citati commissariamento sin dall’1.2.2018 e l’esclusione dal campionato sin dal maggio 2018 – tra cui la carenza di liquidità, dovendosi considerare l’ingente credito vantato verso Lega calcio di serie B;
3. con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione, avendo omesso la corte di considerare il ridetto credito della società verso la Lega calcio, in relazione al momento di effettiva esclusione della debitrice dal campionato di serie B 2018-19;
4. i motivi, trattarsi unitariamente per l’intima connessione, sono complessivamente inammissibili, secondo plurimi profili; va in primo luogo osservata la obiettiva mescolanza di mezzi introdotti con il ricorso, intestato quale revocatoria ordinaria ai sensi dell’art.395 co.1 n.4 c.p.c. (pag. 3,17) e peraltro sviluppato nei tre motivi secondo censure tutte condotte all’altezza dei vizi di cui all’art.360 co.1 c.p.c., per molteplici violazioni, per lo più di norme afferenti al procedimento di concordato; tale disinvoltura redazionale contrasta con il principio per cui il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell’art. 366 c.p.c., secondo il quale la formulazione del motivo deve risolversi «nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, un lato, ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU e, dall’altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui» (Cass. 26161/2021);
5. le censure elevate dal ricorrente sono inoltre imperniate sull’omessa considerazione, (omissis)parte della corte, di un credito della società verso la (omissis) (omissis) nonché del valore di beni costituenti attivo della società, anche come immobilizzazioni materiali, della solvibilità di un garante, dei debiti verso fornitori e calciatori, all’interno di un contesto riflettente un assetto sportivo della società indicato con errori nelle circostanze temporali; nessuna di queste fattispecie, in realtà, appare isolatamente esaminabile, posto che, per un verso, il giudizio di inammissibilità del concordato ha innanzitutto investito un iter di abuso nell’utilizzo di tale istituto, stigmatizzato a pag.2-3 e poi 12-13 e non colpito una adeguata e specifica censura; laddove la sentenza ha evidenziato la diversità delle situazioni economico-finanziarie esposte in rapida sequenza dalla società (dall’11 al 14 al 17 dicembre 2018), con l’abbandono di una prima domanda di concordato e poi la riproposizione in altra forma, il giudice di merito ha così dato conto di una ‘incredibile diversità contabile, minante alla base la attendibilità di un corretto approccio concorsuale, secondo una ratio decidendi priva di adeguato e specifico investimento critico;
6. per altro verso, il giudizio di inammissibilità ha mostrato di avvalersi direttamente delle risultanze dell’attestatore, in questa sede contestate dalla società debitrice e con richiamo siccome prevalenti invece delle illustrazioni del debitore proprie dell’attivo e del passivo; il ricorso così invoca, nella sostanza, un diverso e inammissibile apprezzamento, alternativo a quello cui è giunto il giudice di merito; tale limite attraversa sia i vizi di motivazione che le violazioni di legge, apparendo piuttosto le prospettazioni del patrimonio, nonché della liquidità e solvibilità di terzi, meramente non condivise sulla base di giudizi che s’infrangono sul perimetro ora assegnato all’art.360 co.1 n.5 c.p.c., per cui rileva solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; essa si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. 8053/2014);
7. non colgono poi nel segno i motivi afferenti al mancato classamento dei creditori (calciatori recedenti dal rapporto sportivo), apparendo errato averne eluso la sussistenza contrapponendo la mera informazione sulla rispettiva condizione e una unilaterale prospettiva compensatoria; la scelta concordataria, per come correttamente riesaminata dalla corte, non riflette invero il principio per cui la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio; tale omissione, come spiegato (omissis) Cass. 5689/2017 (conf., 13284/2012) «pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l.fall., con previsione di specifico trattamento per l’ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale); dall’altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto»;
8. va poi soggiunto che l’apprezzamento del ridotto margine di procedibilità del concordato, per come ricostruito dall’attestatore, del tutto coerentemente è stato riferito alla specificità della proposta in continuità aziendale e, soprattutto, ai suoi tempi di soddisfacimento dei creditori (innanzitutto i prededotti e i privilegiati); denunciando al contempo un limite di capienza dell’attivo e di sicurezza adempitiva del terzo chiamato a fornire, in brevissimo tempo dall’omologa, la provvista necessaria ai pagamenti, la sentenza ha motivatamente dato conto di un rischio giuridico del concordato, nei termini di infattibilità, già per carenza di prova di viabilità finanziaria dell’assetto in tal modo allestito dalla debitrice; va così ripetuto che la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (Cass. 11522/2020, 9061/2017);
9. sul punto dei limiti delle attestazioni del professionista, infine, appare immune censura il giudizio di difetto di specifica indicazione dei creditori, anche con riguardo ai diversi titoli e per via dell’inglobamento in masse passive indistinte, risolvendosi tale operato in una condotta sindacabile sulla corretta predisposizione dell’elaborato asseverativo ai sensi dell’art. 161, co.2, l.f., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati; tale attività rientra nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (Cass.5653/2019,5825/2018); ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e più precisa liquidazione in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32244 depositata il 2 settembre 2022 - Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'amministratore unico di una casa di riposo per la morte di un ospite caduto dalla scala, si era sostenuto che…
- Corte di Cassazione sentenza n. 22679 depositata il 20 luglio 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 20 maggio 2021, n. C-4/20 - L’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non osta ad una normativa nazionale in forza della quale la persona ritenuta responsabile in solido ai sensi di tale articolo deve pagare,…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20051 depositata il 13 luglio 2023 - Il controricorso, ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. (richiamato dall'art. 370 comma 2 c.p.c., "in quanto è possibile" - assolvendo alla sola…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 375 depositata il 10 gennaio 2023 - La speciale azione di regresso spettante "jure proprio" all'INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperibile nei confronti del datore di lavoro, si estende…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 aprile 2020, n. 7773 - In tema di classamento di immobili, qualora il classamento avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…