Corte di Cassazione ordinanza n. 13908 depositata il 3 maggio 2022

violazioni formali – violazioni sostanziali – sanzioni amministrative

Rilevato che:

Con    la    sentenza    impugnata     la    Commissione   tributaria regionale della Lombardia rigettava gl appelli proposti da Vincenzo Zucchi spa e dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano   n. 434/41/14, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento per Il.DD. ed IVA  2007. La CTR osservava in particolare  che  la  sentenza  appellata doveva essere confermata sia con riguardo alla sussistenza della “prova liberatoria” della società contribuente in ordine all’effettività delle operazioni con soggetti operanti in Paesi inseriti nella black list, la cui contestazione originava la ripresa per costi indeducibili sia in ordine alla determinazione della competenza fiscale dei costi per l’acquisto di beni dal fornitore C.F. LTD, trattandosi di beni mobili spediti/consegnati nel 2006 e non nel 2007, da cui la fondatezza della relativa ripresa fiscale.                   

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un r1otivo unico.

Resiste con controricorso  la società contribuente che peraltro ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

Considerato che:

Con l’unico motivo dedotto I/agenzia fiscale ricorrente principale -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale radicale (motivazione apparente).

La censura è infondata.

Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “errar in pro:edendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante an omentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con  le  più  varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. LI, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale .

Il giudice tributario di appello infatti ha, sinteticamente, ma chiaramente, illustrato le ragioni di merto per le quali ha affermato l’infondatezza delle ripresa rispetto éllla quale l’agenzia fiscale è soccombente (effettività dei costi sostenuti per operazioni con soggetti residenti in Paesi inseriti nella Black list), sicchè il correlativo apparato argomentativo deve sicurarrente considerarsi al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U, 8053/2014).

In ogni caso va anche ribadito che «Il cattivo  esercizio  del potere di apprezzamento  delle prove non legali  da  parte  del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione,  non essendo inquadrabile  nel paradigma  dell’art.  360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui  esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, dispcsizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016,  Rv. 64 O194 – O1).

Con il primo motivo  la  ricorrente  incidentale  -ex  art.  360, primo comma, n. 3, cod.  proc.  civ.-  deduce  la  violazione  dell’art. 109, comma 1, dPR 917/1986, poicl1é la CTR  ha  confermato  la ripresa fiscale relativa alla deduzione di costi per l’ acquisto di beni dalla Caroline Ltd in violazione del principio di competenza, affermando l’irrilevanza fiscale del fatto e la sua natura “meramente formale”.

La censura è infondata.

Va ribadito che «In tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei compon 2nti negativi, dettate in via generale dall’art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essenclc consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione Ci un costo  in  un  esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza» (Sez. 5 – , Sentenza n. 23521 del 27/10/2020, Rv. 659641 – 01; conf. Sez. 5,  n.  16349  del 17/07/2014, Rv. 632246  – 01).

Pertanto deve affermarsi l’irrilevanza giuridica  della sussistenza  o  meno  del  danno  erariale..  qualora,  come  nel  caso  di specie insindacabilmente accertato dal iudice del merito, risulti in fatto la violazione di detta regola generale di determinazione del reddito di impresa.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale -ex  art. 360, primo comma,  n. 4, cod. proc. civ.- dei1uncia la violazione  dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR non 1a pronunciato sulla richiesta, reiterata in appello, di annullamento delle sanzioni irrogate  in relazione alla rettifica reddituale di cui al primo motivo, per assenza di danno erariale ai sensi degli  artt.  10, comma  3,  legge  212/2000, 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997.

La censura è fondata.

Effettivamente la pronuncia su questo punto decisionale risulta del tutto omessa da parte del giudice tributario di appello né si può ritenere  che vi sia stata   un’ implicita   decisione   di   rigetto  della domanda della società contribuente.

Deve dunque rimettersi tale questione al giudice del rinvio, il quale peraltro dovrà attenersi al principio  di  diritto,  cui  si  intende dare seguito, che «In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria>, (Sez. 5 – , Sentenza  n. 16450 del 10/06/2021, Rv. 661603 – 01).

Detto giudice dovrà altresì valutare l’applicabilità in concreto del novum normativo (art. 1, comma 4, d.lgs. 472/1997, novellato dall’art. 15, comma 1, lett. a), d.lgs. 58/2015)  evocato  dalla ricorrente incidentale.

In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.