CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14093 depositata il 22 maggio 2023
Lavoro – Condotta del dipendente finalizzata alla denuncia di comportamenti illeciti rilevati nell’ambiente di lavoro – Art. 54 bis, D.Lgs. n. 165/2001 – Segnalazione inoltrata “extra moenia” – Esonero dalla responsabilità disciplinare – Accoglimento
Rilevato
– che, con sentenza del 21 giugno 2017, la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Brescia, rigettava la domanda proposta da Y.M. nei confronti del Comune di Brescia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione irrogata alla M. per abuso delle agibilità riconosciute dall’art. 54 bis, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001 al dipendente che intenda denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non riconducibile al disposto di cui all’art. 54 bis, commi 1 e 4 d.lgs. n. 165/2001 in modo da essere sottratto alla reazione disciplinare del soggetto datore, il comportamento della M. consistito nell’acceso ingiustificato alla documentazione del settore demografico del Comune di Brescia non disponibile in ragione delle mansioni svolte presso quel settore ed a seguito del trasferimento al settore Sportello Unico per le Attività produttive, quando ha comunque proseguito nella propria personale attività di investigazione soprattutto in considerazione della verifica da parte dei destinatari delle segnalazioni della M. dell’infondatezza delle stesse, derivandone la fondatezza dell’addebito di cui alla contestazione disciplinare elevata a carico della M.;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Brescia;
– che entrambe le parti hanno poi depositato memoria;
Considerato
– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa la non riconducibilità alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata, assumendo la ricorrenza nella specie di tutti i presupposti che, alla luce di quella, valgono a sottrarre la condotta del dipendente finalizzata alla denuncia di comportamenti illeciti rilevati nell’ambiente di lavoro alla reazione disciplinare del soggetto datore;
– che il motivo risulta meritevole di accoglimento, tenuto conto di una lettura dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001 per la quale l’esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “in ragione del rapporto di lavoro”, ovvero che siano state apprese, non solo in ragione dell’ufficio rivestito ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate ed investe tutte quelle condotte, come nella specie la ricerca di documentazione a corredo della segnalazione inoltrata “extra moenia”, che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale (la ricorrente risulta essere stata assolta dall’imputazione di abuso di ufficio), siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, la cui legittimità non trova limite nella sua destinazione al superiore livello gerarchico dell’ufficio, imponendosi pertanto la remissione a quel livello di ogni verifica, né nell’esito negativo dell’accertamento a quel livello condotto, frustrandosi in tale ipotesi, fatta propria dalla Corte territoriale, per cui l’esonero da responsabilità risulti condizionato all’accertamento dell’illecito denunziato, l’obiettivo della norma di promuovere la collaborazione dei dipendenti nella repressione di tali condotte, bensì soltanto dall’intento calunnioso o diffamatorio sotteso alla segnalazione, nella specie palesemente escluso in sede giudiziaria;
– che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di altri accertamenti in fatto, decisa nel merito con l’annullamento del procedimento e della sanzione irrogata, la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna del Comune di Brescia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata come da dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il procedimento e la sanzione irrogata. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il Comune di Brescia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
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