Corte di Cassazione ordinanza n. 14768 depositata il 10 maggio 2022
emendabilità dichiarazione fiscale
RILEVATO CHE
S.A. Srl ricorre per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio in epigrafe, che, in riforma della decisione della CTP di Roma, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa per Irap per l’anno 2006 per omesso versamento delle somme dovute attesa la tardiva presentazione della dichiarazione integrativa.
All’udienza 16 luglio 2015 la Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura dello Stato anziché all’Agenzia delle entrate, disponeva la rimessione in termini della contribuente, assegnando termine di giorni 60 dalla comunicazione della relativa ordinanza per la proposizione del ricorso avverso l’Agenzia delle entrate.
L’Ufficio, cui l’atto è stato notificato, è rimasto intimato.
La contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1. Va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del lgs. n. 300 del 1999, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di operatività della disciplina.
2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998 poiché, in caso di operazioni straordinarie di trasformazione da società di persone a Srl, come avvenuto alla contribuente nel 2007, dovevano considerarsi come unitari i periodi d’imposta ante e post la trasformazione e non fonte di separati e autonomi adempimenti dichiarativi, sicché la dichiarazione integrativa, dalla quale risultavano crediti Irap, doveva ritenersi tempestivamente presentata.
3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, per non essere esperibile la procedura di controllo automatizzato in caso di disconoscimento del credito Irap esposto nella dichiarazione integrativa, dovendosi ritenere limitato il controllo alla verifica cartolare delle risultanze, esclusa la rilevanza di questioni giuridiche quali, nella specie, l’individuazione del termine corretto per l’invio della dichiarazione integrativa.
Rileva, nell’articolazione del motivo, che sia l’Ufficio che la CTR hanno riconosciuto la completezza dei versamenti operati e del credito dedotto con la dichiarazione integrativa.
4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR deciso su eccezione – la tardività della presentazione della dichiarazione integrativa – tardivamente dedotta dall’Ufficio solamente in sede di memoria illustrativa e non con le controdeduzioni.
5. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione avuto riguardo alla tardività della memoria integrativa.
6. Il primo e il secondo motivo, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono fondati nei termini che seguono, con assorbimento delle restanti doglianze.
6.1 Va rilevato, sul punto, che mentre la prima doglianza è articolata sulla asserita violazione dei termini di cui all’art. 2, comma 8 bis, P.R. n. 322 del 1998, evocando la possibilità, in ogni caso, di una emenda dell’errore in cui il contribuente è caduto, nel secondo motivo si assume, tra l’altro, l’integrale adempimento degli obblighi tributari.
6.2 Sulla questione va richiamata la sentenza n. 13378 del 2016 delle Sezioni Unite (seguita da molte altre: da ultimo Cass. n. 18998 del 06/07/2021), secondo la quale «la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa» precisando, tuttavia, che «il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 dpr 322/1998», e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, «in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria».
In altri termini, la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente.
6.3 In tale ambito si colloca anche la vicenda in esame.
In effetti, sia le difese dell’Ufficio che le ragioni poste dalla CTR a base della statuizione negativa per la contribuente sono articolate su profili esclusivamente formali, neppure essendo in contestazione la congruità e fondatezza del credito, atteso che, a fronte del riconosciuto valore della «emendabilità da parte del contribuente … quale espressione di un principio generale del sistema tributario … intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare … l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo», la CTR si è limitata ad affermare – in contraddizione con le su richiamate Sezioni
Unite – «l’irretrattabilità … della dichiarazione … in caso di mancata rettifica nei termini suddetti», da cui, essendo stata nella specie presentata «la dichiarazione integrativa» oltre il termine perentorio, la piena validità della «dichiarazione originariamente presentata e dalla quale deriva la cartella impugnata».
7. La sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto l’originario ricorso della contribuente.
8. L’intervento risolutivo delle Sezioni Unite giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso avverso l’Agenzia delle entrate nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
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