Corte di Cassazione ordinanza n. 14932 depositata l’ 11 maggio 2022
riclassificazione catastale – motivazione atto impositivo
Rilevato che:
1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 8061/17, depositata il 27 dicembre 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da C.M., così annullando un avviso di accertamento catastale col quale, in applicazione della I. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 335, erano stati rideterminati classe e rendita catastale di due unità immobiliari ubicate in Roma (zona Censuaria n. 3);
– C.M. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Considerato che:
1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. n. 311 del 2004, art. 1, c. 335, ed alla l. n. 241 del 1990, art. 3, deducendo, in sintesi, che erroneamente la gravata sentenza aveva ritenuto il difetto di motivazione dell’atto impugnato che, diversamente, esponeva, – così come del resto accertato dallo stesso giudice del gravame, – i presupposti giustificativi del riclassamento catastale operato oltrechè le specifiche caratteristiche delle unità immobiliari prese in considerazione, e la stessa unità tipo utilizzata a parametro del riclassamento;
– il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. sull’assunto che il giudice del gravame aveva definito la lite contestata con motivazione meramente apparente e, peraltro, pur contraddittoria, una volta accertata la ricorrenza del presupposto giustificativo costituito dallo scostamento rilevante (del 35%) in ordine al rapporto tra il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, rilevato nella microzona a fronte dell’analogo rapporto rilevato per l’insieme delle microzone comunali;
– il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari oggetto di riclassamento, quali delineate dall’Ufficio tanto nella motivazione dell’atto impugnato quanto negli scritti difensivi prodotti in giudizio;
2. – i tre motivi, – che vanno congiuntamente trattati perché sostanzialmente connessi, – sono destituiti di fondamento e vanno disattesi;
2.1 – occorre premettere che:
– il giudice del gravame ha rilevato che l’avviso di accertamento in contestazione, – se indicava «l’incremento oltre il valore-soglia del 35% della media cittadina degli immobili in parola, … [i] passaggi amministrativi che hanno portato alla creazione delle c.d. microzone, nonché [lo] specifico riclassamento in parola», – ciò non di meno non specificava le ragioni «del mutamento del classamento»;
– nella fattispecie, si pone (solo) l’esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza, risultando il dispositivo conforme a diritto (art. 384 proc. civ.), in quanto la Cassazione può procedere alla correzione della motivazione della gravata sentenza (cui non è di ostacolo il denunciato errar in procedendo; v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), purchè la correzione (solo in diritto) non implichi accertamenti e valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939);
3. – tanto premesso, va considerato che, – secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, – la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all’art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, , 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390);
3.1 – in particolare la Corte ha rimarcato che:
– la disposizione di cui all’art. 1, c. 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138;
– i dati normativi che, così, vengono in considerazione, – per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, 249), – esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, cc. 5 e 6, l. cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.);
– la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento, – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali», integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) categoria, classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3);
– difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte n. 249/2017, cit.);
– l’indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.p. r. n. 138 del 1998, art. 2, c. 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, c. 335, l. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento;
– in definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»;
3.2 – così come accertato dal giudice del gravame, l’obbligo motivazionale, nella fattispecie rilevante, non può risolversi sotto l’esclusivo profilo dei presupposti giustificativi del riclassamento, senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali specifici termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»;
– e va, in particolare, rimarcato, – posto che lo stesso contenuto dell’avviso di accertamento, quale riprodotto dalla ricorrente col terzo motivo, dà conto del rilevato difetto di motivazione, – che il giudice del gravame, diversamente da quanto assume la ricorrente, non avrebbe potuto valorizzare, ai fini di detta motivazione, le integrazioni operate (ex post) dall’Ufficio con riferimento alle specifiche caratteristiche (edilizie e di posizione) delle unità immobiliari, laddove il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell’atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, , 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629);
4. – in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti;
– nei confronti della ricorrente non sussistono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.