Corte di Cassazione ordinanza n. 15062 depositata il 12 maggio 2022
sanzioni – disapplicazione
Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provincia le di Terni n.80/1/2012 in relazione ad atto di contestazione e irroga zione sanzioni per violazioni della normativa fiscale in materia di imposte sul consumo
2. La CTR condivideva la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente annullando così le sanzioni emesse in conseguenza di avviso di pagamento poggiante su processo verbale di constatazione con cui era stata accertata la violazione di obblighi di chiarativi e l’omesso versamento dell’imposta di consumo di energia elettrica ai sensi dell’art.56 del d.lgs. n.504 del 1995 e relativa addizionale provinciale, ritenendo sussistente un legittimo affidamento della contribuente.
3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia per un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso, che illustra con memo La controversia è stata dimessa all’adunanza camerale del 25.1.2022 per trattazione congiunta con il ricorso relativo all’avviso di pagamento sulla base del quale è stato emesso l’ atto di contestazione e irrogazione sanzioni per cui è causa. La contribuente da ultimo deposita ulteriore memoria illustrativa.
Considerato che:
4. Con l’unico motivo di ricorso – ex 21rt.360 primo comma n.4 cod. civ. – la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronuncia to con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 10 comma 2 della l. n. 212 del 2000 e la violazione e falsa applicazione clell’art.295 cod. proc. civ. per mancata sospensione del giudizio sulle sanzioni in presenza di rapporto di pregiudizialità con l’avviso di accertamento.
5. Preliminarmente va esaminata e disattesa l’eccezione di genericità e di difetto di autosufficienza sollevata a p. 9 del controricorso, perché la doglianza è specificamente diretta a colpire la decisione del giudice d’appello e l’Agenzia riproduce e sintetizza i rilevanti passaggi dell’atto di appello (pp.11 e ss. del ricorso) e della decisione impugnata (pp. 16-17, ibidem) ai fini della doglianza e>:: 112 cod. proc. civ., in termini adeguati a rendere edotta la Corte degli elementi sulla base dei quali è prospettata la censura.
6. Il motivo è La questione su cui viene lamentata l’omessa pronuncia è quella della ritenuta applicabilità dell’art. 10 comma 2 del la I. n.212 del 2000 secondo il quale «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate da/l’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi omissioni od errori dell’amministrazione stessa.».
7. La “ratio decidendi” adottata dalla CTR e posta a base della dismis sione dell’impugnazione è che l’atto di appello dell’Agenzia conterreb be esclusivamente «rilievi ed eccezioni in merito alla sussistenza della pretesa impositiva, come esercitata dalla stessa Agenzia con l’avviso di pagamento 57/2010» (cfr. 4 della sentenza gravata), e il giudice d’appello doveva pronunciarsi sul motivo suddetto. Infatti, il motivo di appello non riguarda la sussistenza della pretesa impositiva di cui al sottostante avviso di pagamento, oggetto di separato processo chia mato all’odierna adunanza e iscritto all’RGN. 14126/2013, ma specifi camente le sanzioni, oggetto del presente giudizio.
8. L’accoglimento della doglianza, sotto il profilo evidenziato, deter mina l’assorbimento del rilievo ulteriore circa la mancata sospensione necessaria ex art.295 cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello per pregiudizialità. La sentenza impugnata va così cassata con rinvio alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
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