Corte di Cassazione ordinanza n. 15135 depositata il 12 maggio 2022
motivazione apparente, perplessa e incomprensibile – notifica
Rilevato che:
1. C.E. e M.B., in qualità di eredi di M.A. (deceduto in data 16 febbraio 2005), hanno impugnato l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto una pluralità di cartelle di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle cartelle e dell’intimazione di pagamento ex art. 50 del P.R. n. 602 del 1973 e l’intrasmissibilità alle eredi dell’asserito debito del de cuius.
2. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo dimostrata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, non necessaria la notifica dell’intimazione di pagamento e tenute le eredi a soddisfare i debiti ereditari.
3. Con l’appello le ricorrenti hanno reiterato le eccezioni già proposte e il giudice del gravame, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso, non essendo stata provata la notifica delle cartelle di pagamento, stante la mancata produzione delle relate complete degli elementi richiesti dalla legge (nella sentenza si legge: “le copie delle relate di notifica inserite in atti dall’Agente della riscossione risultano incomplete di uno o più elementi sopra indicati: talvolta gli indirizzi sono incongruenti con l’effettiva residenza del destinatario; alcune relate sono prive di sottoscrizione del consegnatario; le sottoscrizioni presenti risultano illeggibili e, per di più, espresse con segni grafologici differenti pur in presenza del medesimo In conclusione, le relate, prodotte in giudizio, presentano delle incompletezze ed incongruenze tali da renderle inattendibili sotto il profilo probatorio”).
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi, l’ADER – Agenzia delle entrate scossione.
5. Hanno resistito, con controricorso, C.E. e M.B..
6. Le contro-ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria.
Considerato che:
1. L’Agenzia delle entrate riscossione ha lamentato: 1) l’apparenza della motivazione, atteso che non sono concretamente indicate le cartelle la cui relata di notifica è incompleta o inattendibile, svolgendosi un ragionamento caratterizzato da perplessità ed inadeguatezza e mancando ogni descrizione del fatto e del processo; 2) la violazione o falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 138, 139 e 145 proc.pen. e 2697 cod.civ., non essendo necessaria la produzione della cartella di pagamento unitamente a quella della relata di notifica della stessa; 3) la violazione degli artt. 2699 e 2700 cod.civ., avendo la Commissione regionale tributaria della Sardegna valutato incongruenti, in assenza della proposizione di una querela di falso, le sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica, che hanno il valore di atto pubblico.
2. Le contro-ricorrenti hanno in via preliminare eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso relativamente alle 7 cartelle di pagamento di valore inferiore a 1000,00 in virtù dell’art. 4 del l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge n. 18 dicembre 2018, n. 136 ed hanno, inoltre, sostenuto l’infondatezza dei motivi formulati da parte ricorrente, sottolineando di aver contestato la conformità all’originale dei documenti prodotti solo in copia fotostatica e negando che 5 dele cartelle de quibus siano state notificate a mezzo pec, trattandosi di atti notificati tra il 1990 ed il 2000. Nelle ulteriori memorie depositate hanno, inoltre, precisato di aver ricevuto parte dell’Agenzia delle Entrate, della cancellazione delle iscrizioni ipotecarie (fatto di per sé inidoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, senza un chiarimento in ordine alle ragioni di tale provvedimento).
3. Il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che effettivamente la motivazione della sentenza è meramente apparente, in quanto incomprensibile, non consentendo di individuare, in modo chiaro e preciso, i presupposti di fatto del ragionamento svolto.
4.1 In primo luogo, le argomentazioni svolte sono riferite non alle singole relate delle notifiche di ciascuna cartella, ma genericamente ed indistintamente a tutte le relate di notifica delle cartelle, come se si trattasse di un unico atto e non di plurimi atti, tra di loro autonomi. Risulta, pertanto, impossibile capire quale sia la problematica specifica della notifica (e della relata di notifica) di ciascuna cartella.
4.2 A ciò si aggiunga che nella sentenza non si è chiarito il procedimento di notificazione usato in concreto, sicché non è possibile individuare il contenuto prescritto dalla legge per la relata della notifica, risultando oscura la conclusione raggiunta secondo cui le relate di notifica risultano incomplete di uno o più degli elementi previsti e richiesti dalla legge (“talvolta gli indirizzi sono incongruenti con l’effettiva residenza del destinatario; alcune relate sono prive di sottoscrizione del consegnatari; le sottoscrizioni presenti risultano illeggibili e, per di più, espresse con segni grafologici differenti pur in presenza del medesimo consegnatario”). In proposito può ricordarsi che, ai sensi dell’art. 148 cod.proc.civ., la relata di notifica indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le raccolte sulla reperibilità del destinatario, ma non prescrive la sottoscrizione del consegnatario sulla sulla relata. Va pure ricordato che l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è neppure richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. In assenza di ogni specificazione circa il procedimento di notificazione e le modalità concrete della notificazione non è possibile capire il rilievo della non coincidenza dell’indirizzo in cui è stata eseguita con quello di residenza del destinatario o quello della mancata sottoscrizione del consegnatario o dell’illeggibilità della sottoscrizione del consegnatario (sulla relata invece che sull’atto notificato).
4.3 Occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errar in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex 3 plurirnis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009). In definitiva, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errar in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016, Rv. 641526 – 01) – come accade, appunto, nel caso di specie, in cui non specificando la sentenza il vizio di ciascuna notifica, il lettore può solo immaginare, alla luce degli altri atti processuali (in particolare del contro-ricorso), le problematiche denunciate dalle parti. Pertanto, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. SA, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6A-S, 15 aprile 2021, n. 9975) o, comunque, ogni volta in cui sia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1 A, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6A-S, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6A-S, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. SA, 13 aprile 2021, n. 9627).
5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi.
Va, però, precisato che, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte 2, del D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione) (tra le tante: Cass., Sez. 3A, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6A, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. SA, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., Sez. SA, 20 ottobre 2021, n. 29037; Cass., Sez. SA, 9 novembre 2021, n. 32634; Cass., Sez. SA, 28 febbraio 2022, n. 6406). Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l’agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali.
E’, pure, opportuno sottolineare che la relazione di notifica, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso (tra le tante, Sez. 6 – 2, n. 2225 del 04/08/2021, Rv. 662177 – 01) e che nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto dell’art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità, sicché, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto (Sez. 3, n. 2421 del 4/02/2014, Rv. 630308 – 01). Peraltro, in tema di notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta all’indirizzo attribuito al contribuente dall’estratto di ruolo, ove l’ufficiale postale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all’attestazione della “temporanea assenza” (Sez. 5, n. 4799 del 24/02/2017, Rv. 643121 – 01)
6. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento di tutti gli altri motivi, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio e sulla questione sollevata nel contro-ricorso, relativa all’applicabilità dell’art. dell’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 18 dicembre 2018, n. 136.
P.Q.M.
in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CRT della Sardegna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.