Corte di Cassazione ordinanza n. 15437 depositata il 16 maggio 2022
litisconsorzio necessario – condizioni per evitare la nullità della sentenza – evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue
Fatti di causa
1. Con sentenze nn. 83 e 86/4/12, depositate il 13 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava gli appelli del l’Agenzia delle Entrate proposto avverso le sentenze nn. 33 e 34/7/10 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza la quale aveva parzialmente accolto i ricorsi avanzati dai contribuenti, rispettivamente, Dal Maso Camiceria & Abbigliamento S.a.s. e Dal Maso Fabrizio socio e liquidatore avverso l’avviso di accertamento per IRAP 2004, e dal solo socio Dal Maso Fabrizio avverso l’avviso di accertamento per IRPEF 2004 portante il maggior reddito di partecipazione.
2. La società contribuente svolgeva attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, ponendo in essere per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 – e dunque anche per l’anno di imposta oggetto degli accertamenti alla base dei processi in disamina – cessioni immobiliari omettendo la registrazione in contabilità dei ricavi corrispondenti.
Il giudice di primo grado rideterminava le riprese riconoscendo costi sulla base della documentazione versata dalla contribuente in giudizio e riteneva così dovesse essere ricalcolata la base imponibile IRAP.
3. Il giudice d’appello con la sentenza 83 in via pregiudiziale escludeva la violazione del litisconsorzio necessario data la contemporanea trattazione in primo grado dei ricorsi dei soci e della società per il medesimo anno di imposta e, nel merito, confermava il riconoscimen to dei costi nella misura operata dalla sentenza di prime cure. Con la sentenza n.86, in conseguenza della conferma delle riprese nei con fronti della società nella misura suddetta, che venivano considerate oggetto di accertamento definitivo, veniva confermata anche la ripre sa IRPEF nei confronti del socio come rideterminata dal giudice di prime cure.
4. Avverso tali decisioni l’Agenzia delle Entrate ha proposto due ricorsi per cassazione deducendo, in quello iscritto aii’RGN 932/14 relativo alla ripresa IRAP quattro motivi e in quello iscritto al RGN 951/14 avente ad oggetto la ripresa IRPEF cinque motivi. I contribuenti non hanno svolto difese nei due processi.
Ragioni della decisione
5. Pregiudizialmente dev’essere disposta la riunione dei due ricorsi, relativi al medesimo periodo di imposta per connessione oggettiva e soggettiva, con riunione del ricorso RGN 951/14 più giovane al ricorso RGN 932/14 più risalente.
6. Il primo motivo del ricorso iscritto al RGN 951/14 – in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, deduce la violazione degli artt.14 e 59 del d.lgs. n.546 del 1992 e 295 cod. proc. civ. e dev’essere esaminato in via prioritaria rispetto agli altri su di un piano logico, perché prospetta la nullità della sentenza impugnata per viola zione del litisconsorzio necessario. Il motivo, infatti, se accolto è ido neo a determinare l’assorbimento delle restanti censure (c.d. ragione più liquida, Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014) articolate nei due ricorsi.
7. La censura è Va reiterato che «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cast. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei di ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.» (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522- 01).
8. Il giudice d’appello ha mancato di riunire le cause avanti a lui pro poste, originate dal medesimo sostanziale accertamento relativo allo stesso periodo di imposta nei confronti della società di persone e del socio. Inoltre, benché l’istruzione e la decisione separata delle cause abbiano generato sentenze adottate contemporaneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella medesima composizione, non dimeno le sentenze non sono sorrette da un’identica ratio decidendi, dal momento che la sentenza resa nei confronti del socio motiva l’esi sto dell’appello ritenendo esistente la presunta definitivà dell’atto im positivo reso nei confronti della società.
9. Inoltre, su di un piano soggettivo, il litisconsorzio necessario non è integro e ciò decisivo. Infatti il n. 4 dell’art. 2272 cod. civ. dettato in materia di società semplici, prevede che la società si scioglie «quan do viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita».
Per le s.a.s. l’art. 2323 cod. civ., dopo avere richiamato l’art. 2308 cod. civ., precisa espressamente che la società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.
Dunque la s.a.s. non può avere un unico socio e pertanto il contraddittorio andava integrato sin dal primo grado nei confronti di tutti i soci, non essendo sufficiente la presenza del solo D.F.. D’altro canto, la stessa sentenza della CTR riporta che c’è un altro socio noto, il coniuge.
10. Con il primo motivo di ricorso RGN 932/14 – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -, l’Agenzia deduce la viola zione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado che meramente si limita all’indicazione della fonte di riferimento, senza svolgere la necessaria attività di ac quisizione della conoscenza e sua descrizione ai fini della decisione, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso RGN 932/14 – ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -, l’Agenzia ricorrente deduce l’omessa motivazione in relazione a fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR preso posizione sul motivo di appello con il quale l’Agenzia censurava la sentenza di primo grado per insufficiente motivazione sul valore della documentazione prodotta in giudizio dai contribuenti e utilizzata per il riconoscimento di costi in deduzione.
Con il terzo motivo del ricorso RGN 932/14 – in rapporto all’art.360 primo comma n. 8 cod. proc. civ. – si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rap presentato dall’esistenza di maggiori costi non dichiarati da parte del la società, nonché dall’indicazione in dichiarazione di costi non documentati.
Con la quarta censura del ricorso RGN 932/14 – agli effetti dell’all’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2710, 2719 cod. civ., 39 comma l lett. d) e 41 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 5-bis e 25 del d.lgs. n.446 del 1997, 109 comma 4 lett. b) del d.P.R. n.917 del 1986 per errar in iu dicando commesso dal giudice d’appello.
11. Con il secondo motivo del ricorso RGN 951/14 – in relazione al l’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – l’Agenzia deduce la viola zione dell’art.295 cod. proc. civ. per non aver la CTR sospeso il ricorso proposto dal socio in attesa della decisione del giudizio nei con fronti della società.
Con il terzo motivo del ricorso RGN 951/14 – in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione apparente.
Il quarto motivo del ricorso RGN 951/14 – in relazione all’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. – lamenta comunque l’omessa motiva zione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, motivo articolato in subordine al precedente.
Il quinto motivo del ricorso RGN 951/14 formulato dall’Agenzia – ai fini dell’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. – prospetta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dalla società.
12. Tutti i motivi summenzionati restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo del ricorso RGN 951/14 che determina la nullità del giudizio sin dal primo grado. Le sentenze impugnate devono così es sere cassata con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
riunisce al ricorso RGN 932/14 il ricorso RGN 951/14;
accoglie il primo motivo del ricorso RGN 951/14, assorbiti i restanti motivi dei due ricorsi e, dichiarata la nullità dei giudizi, cassa le sen tenze impugnate, con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composi zione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
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